Risoluzione contratto x anzianità
Il precedente comma 4 dello stesso articolo 23, peraltro, cancella dall’ordinamento quella disposizione (articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) che consente alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento.
Buona giornata, di fatto questo cosa comporta?
Grazie