Risposta Suap ad accesso civico generalizzato

Buongiorno.
Un cittadino in merito ad una istanza di accesso civico generalizzato rivolta all’Ufficio SUAP del proprio comune, tesa a conoscere se un determinato p.e. avesse prodotto relazione di impatto acustico ed ottenuto autorizzazione in deroga per l’impatto acutico, nonche autorizzazione di p.s. per una serie di spettacoli/intrattenimenti organizzati dallo setsso p.e., ha avuto questa risposta: …allo stato, non è stato possibile rinvenire presso l’archivio SUAP nessun documento inerente autorizzazioni a diffondere musica all’aperto. Qualcuno d’esperienza ci può spiegare che significa. Che vuol dire allo stato?
Tra l’altro l’istanza di accesso è stata prodotta nel corso di svolgimento degli eventi mentre la risposta è stata data dopo sette mesi.
Grazie

L’utente avrebbe dovuto chiedere un accesso documentale e non un accesso civico generalizzato. Eventualmente lo stesso utente può formalizzare una nuova formale richiesta protocollata al fine di prendere visione dei documenti e provvedimenti disponibili nel fascicolo dell’attività.
La richiesta dovrà essere trasmessa a ciascuno specifico ufficio titolare dei procedimenti per SUAP, Pubblici Esercizi, Pubblico Spettacolo ed Acustica, che pertanto possono differire.

La risposta sarebbe dovuta pervenire entro 30 giorni in assenza di specifiche comunicazioni al riguardo da parte dell’Ente.

Laddove l’interesse dell’utente non sia ascrivibile ad una mera curiosità, ma ad una necessità di tutelare la salute propria e dell’eventuale ulteriore cittadinanza interessata dall’eventuale impatto acustico ed esercizio di attività in modo irregolare del pubblico esercizio indicato, la procedura di accesso dovrà essere formalizzata così da poter costituire prova per eventuali provvedimenti sanzionatori e citazioni in giudizio da opporre all’esercente l’attività irregolare.

La recente giurisprudenza ha più volte confermato che il Comune è obbligato a tutelare la cittadinanza da eventuali eccessi o abusi di impatto acustico da parte di attività produttive o nel corso di eventi e pubblici spettacoli. Il cittadino può rivalersi anche economicamente contro l’amministrazione comunale, laddove questa si dimostri lassista nel far applicare le normative vigenti in merito e reprimere fenomeni di abuso.

Chiaramente, laddove l’amministrazione comunale formalizzasse con risposta protocollata l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo ai fini dell’esercizio di attività sottese a SCIA, autorizzazioni o comunicazioni, questo dimostrerebbe l’esercizio abusivo dell’attività ed il mancato rispetto dei requisiti in termini di impatto acustico.

Ma aldilà delle modalità di accesso mettiamo che si fosse prodotto accesso documentale e non civico generalizzato che vuol dire la risposta.
Non già rispondo così perchè non è la giusta modalità di accesso semmai dico che non è possibile dar corso all’istanza perchè…
Quindi sono curioso anch’io ed entrando nel merito della risposta vorrei capire che significa a vostro giudizio “allo stato”. E’ stato hackerato il Suap, si sono persi files e non esiste traccia del cartaceo…?

Buongiorno. Credo di non essermi espressa bene. A mio avviso trattasi di accesso civico semplice o generalizzato e non di accesso documentale. Difatti il cittadino vuole sapere, solo se il p.e. fosse o no autorizzato a svolgere gli spettacoli ed intrattenimenti che ha organizzato e svolto. In molti comuni così come i permessi per costruire vengono pubblicate anche le autorizzazioni. In questo caso non è essendo avvenuta la pubblicazione suppongo sia legittima, la richiesta formulata per lo meno come accesso civico semplice che deve avere una risposta e non una non risposta, tra l’altro, a mio giudizio, infondata.
Ritengo comunque che l’istanza sia legittima anche come accesso civico generalizzato in quanto la PA, ai sensi del D.L.vo 33/2013 modif. dal d.l.vo 97/2016, ha l’obbligo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.
Dal dato normativo sopra riportato risulta rilevabile che chiunque senza alcun onere motivazionale, abbia il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A., che siano, tuttavia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. Trattasi, dunque, di dati e documenti in relazione ai quali pur non sussistendo alcun obbligo di pubblicazione in capo alla Pubblica Amministrazione, quest’ultima è comunque tenuta a fornirli al richiedente, ove ne venga fatta apposita istanza, sempre che ciò avvenga nel rispetto dei limiti espressamente sanciti dal co. 5 bis del richiamato decreto.
Del resto se l’azione della PA deve essere trasparente ed imparziale perchè:

  • non pubblica le autorizzazioni che rilascia cosicché i cittadini ne prendano contezza?
  • non si può rispondere con un semplice si, era autorizzato oppure no, non era autorizzato se in italia il principio della riservetezza degli atti amministrativi non esiste più ?
  • dove emergono qui gli interessi pubblici o personali da tutelare e che giustificherebbero un diniego all’istanza?