Ho partecipato ad una manifestazione di interessi nei termini, formulando domanda e specificando la determina di approvazione della graduatoria (sono il primo idoneo non vincitore). Ora, l’ente procedente ha richiesto all’ente detentore l’autorizzazione ad usare la graduatoria. Qualora l’ente detentore abbia risposto in ritardo (non nel termine contemplato dalla PEC) ma l’ente procedente non abbia ancora chiuso l’istruttoria o perfezionato accordi con altre amministrazioni (per l’uso di altre graduatorie) il ritardo potrebbe essere sanato?.
Il tema che sollevi riguarda la natura del termine per la risposta alla richiesta di utilizzo di graduatoria altrui (istituto disciplinato dall’art. 3, comma 1-ter, del D.L. 80/2021, conv. in L. 113/2021) e l’efficacia del ritardo nella risposta dell’ente detentore.
Natura del termine e sanatoria
Nel diritto amministrativo, la regola generale è che, salvo diversa ed espressa previsione normativa (che stabilisca un termine “perentorio” a pena di decadenza o di inefficacia), i termini stabiliti per i procedimenti interni tra amministrazioni sono solitamente considerati ordinatori.
- Il principio di leale collaborazione: I rapporti tra enti pubblici sono retti dal principio di leale collaborazione. Il ritardo nella risposta da parte dell’ente detentore costituisce una mera irregolarità procedimentale che non inficia automaticamente il potere dell’ente procedente di utilizzare la graduatoria.
- La “sanatoria” di fatto: Poiché l’ente procedente non ha ancora concluso l’istruttoria né perfezionato atti amministrativi (convenzioni, assunzioni o scorrimenti di altre graduatorie) che abbiano creato una situazione di affidamento legittimo o di esaurimento dell’oggetto del procedimento, il ritardo è da considerarsi sanato dal momento in cui l’assenso perviene.
Analisi della situazione
Se l’ente detentore ha comunque risposto (seppur tardivamente) e tale risposta è un nulla osta (o assenso) all’utilizzo della propria graduatoria, l’ente procedente ha la facoltà di procedere, a meno che non siano intervenute nel frattempo altre cause ostative (ad esempio, una nuova delibera di giunta che ha cambiato la programmazione del fabbisogno o l’avvio di una nuova procedura concorsuale specifica).
In sintesi, i profili di criticità che dovresti monitorare non sono legati al “ritardo” in sé, quanto piuttosto ai seguenti elementi:
- Validità della graduatoria: Verifica che la graduatoria dell’ente detentore sia ancora vigente (validità biennale, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001).
- Delibera di programmazione: L’ente procedente deve aver inserito correttamente l’assunzione nel proprio PIAO (sezione Fabbisogno).
- Assenza di altri atti: Finché non viene adottata la determina di assunzione o l’accordo di utilizzo tra i due enti, la procedura è in una fase “flessibile”. L’ente procedente è il dominus del procedimento e può decidere di valorizzare l’assenso tardivo dell’ente detentore per proseguire l’iter.
Considerazione per la tua posizione
Essendo tu il primo idoneo non vincitore, la tua posizione di interesse legittimo pretensivo è molto forte. Il fatto che l’ente detentore abbia risposto — anche in ritardo — conferma la disponibilità alla cessione del diritto di scorrimento. L’eventuale annullamento o interruzione della procedura di utilizzo in questa fase, motivata esclusivamente dal ritardo dell’ente detentore, risulterebbe difficilmente giustificabile sotto il profilo della ragionevolezza e dell’efficienza amministrativa, esponendo l’ente procedente a un possibile ricorso per eccesso di potere (sviamento rispetto all’obiettivo di coprire il posto vacante).
Consiglio pratico: Se temi che il ritardo possa essere usato come pretesto per rinunciare, potresti monitorare (tramite accesso agli atti, se necessario) se l’ente procedente stia effettivamente bloccando l’istruttoria o se stia procedendo con l’iter di assunzione. Il superamento del termine indicato nella PEC è un dato di fatto, ma in assenza di un danno concreto o di una norma che sanzioni il ritardo con l’improcedibilità, l’ente procedente ha tutto l’interesse a procedere se la graduatoria è idonea e corrispondente al profilo ricercato.
Il mio timore è che la risposta dell’ente detentore non venga presa in considerazione a vantaggio di quelle di altri enti intervenute nei termini. Ritengo che non si configuri violazione della par condicio perché quest’ultima sussisterebbe allorquando io avessi risposto alla manifestazione fuori i termini. Al contrario, io ho presentato nei termini la graduatoria, il ritardo involge soltanto la risposta dell’ente detentore. Parimenti, la risposta, per quanto tardiva, è intervenuta in una fase in cui l’amministrazione procedente non aveva ancora individuato alcuna altra amministrazione né tantomeno aveva perfezionato accordi. Di conseguenza, la sua considerazione non può costituire violazione del legittimo affidamento.