Salve, studiano il corso Full004 ho trovato questi due quesiti cui ho provato a rispondere. Spero correttamente.
- Il candidato illustri i principali strumenti di semplificazione amministrativa e documentale di cui può avvalersi l’interessato
Sono presenti all’interno dell’ordinamento tutta una serie di misure mirate alla semplificazione dell’attività amministrativa e documentale, introdotte sia dal DPR 445/200 Testo unico delle disposizione legislative e documentali in materia di documentazione amministrativa che nella L. 241/90 sul procedimento amministrativo e sull’accesso agli atti.
Esempi di strumenti di semplificazione documentale sono le Dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (le cosiddette autocertificazioni).
Mentre esempi di semplificazione amministrativa sono la conferenza di servizi, il silenzio significativo dell’amministrazione e la Scia.
Mi soffermo sulla Scia, che è la Segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’art.19 della L. 241/90.
Laddove, l’interessato debba iniziare un’attività in ambito commerciale, imprenditoriale e artigianale, può presentare la Segnalazione certificata di inizio attività, corredata di dichiarazioni di certificazione o di atto di notorietà.
Può farlo in sostituzione di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenza, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti previsti dalla legge.
Ove non sia previsto alcun limite e contingente e ove non vi siano vincoli di natura ambientale, paesaggistica e culturale.
In questo caso non è necessario un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione, ma l’interessato può iniziare la propria attività a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
L’amministrazione può procedere con controlli sulla documentazione entro 60 giorni ed entro 30 giorni nel caso di edilizia. Nel caso in cui vi sia carenza dei requisiti, l’amministrazione può procedere a richiedere le integrazioni e l’interessato si deve conformare entro 30 giorni. In caso contrario è fatto divieto di proseguire l’attività. Qualora entro 12 mesi l’amministrazione riscontri carenza dei requisiti o presupposti, l’amministrazione può ricorrere all’annullamento in autotutela art 21 nonies e procedere con provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività.
In presenza di dichiarazioni mendaci è prevista la reclusione da uno a tre anni.
La Scia non è un provvedimento, pertanto non è impugnabile.
- Da una verifica sui requisiti di una scia sono emerse gravi irregolarità. Quali provvedimenti adottare?
Innanzitutto la Scia è la Segnalazione certificata di inizio attività ed è lo strumento previsto dall’art 19 della L.241/90 che introduce una forte semplificazione per gli interessati nell’avvio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali. Con la Scia, qualora il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o nulla osta preveda la semplice verifica di requisiti, qualora non vi siano limiti o contingenze o vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, l’interessato può presentare la scia, corredata di eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Dal momento della presentazione della domanda può iniziare la propria attività.
Se entro 30 giorni per il settore edilizia e entro 60 giorni per gli altri settori, a seguito di verifiche sui requisiti, l’amministrazione attesti gravi irregolarità, in primo luogo può chiedere all’interessato di conformarsi inviando i dati corretti o i documenti integrativi. Inoltre se ciò accade entro 12 mesi, l’amministrazione può annullare la Scia in autotutela ex art. 21 nonies ed emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività.
Nei casi in cui emergessero addirittura dichiarazioni false e mendaci, è prevista la reclusione da uno a tre anni.
La scia non essendo un provvedimento non è impugnabile.