Innanzitutto occorre ricordare che ristoranti, pizzerie, trattorie, bar (+ altre attività) che utilizzino impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, hanno l’obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Lo prescrive espressamente l’art. 4 del DPR 227/11. Nel caso di emissioni sonore poco significative, alcune regioni hanno previsto forme di semplificazione della documentazione da presentare.
Direi che questa sarebbe la prima cosa da verificare.
In caso di inottemperanza al suddetto obbligo, si applica la sanzione prevista dall’art. 10, comma 3, della legge 447/95.
Nel caso di segnalazioni di questo genere, solitamente viene disposto un controllo da parte della polizia locale al fine di verificare se la musica diffusa “potrebbe” arrecare disturbo al vicinato e - in ogni caso - se rispetta quanto meno le modalità e le condizioni previste dal piano di impatto acustico; dopodiché - nel caso in cui l’esposto potrebbe essere fondato - il Comune richiede all’ARPA di effettuare le misurazioni di competenza. Ma se manca proprio la base, ovvero la documentazione previsionale di impatto acustico, molto spesso l’ARPA chiede che venga prima sistemata la documentazione tecnica carente.
Per quanto riguarda la questione della possibile violazione degli artt. 68/69 del TULPS, occorre prestare attenzione alla nozione di “piccoli trattenimenti musicali” nei pubblici esercizi, con i quali si deve intendere solo la cosiddetta “musica di allietamento”, che dopo l’abrogazione del secondo comma dell’art. 124 del Reg. TULPS può essere liberamente effettuata, ma
esclusivamente in forma accessoria all’attività di somministrazione.
Sul punto, la giurisprudenza ha indicato i limiti dei “piccoli trattenimenti musicali” che non rientrano nell’ambito del pubblico spettacolo e quindi sono esenti da licenza o SCIA ex art. 68 TULPS. Sono tali se:
l’ingresso è libero e gratuito
il prezzo delle consumazioni non è aumentato rispetto ai prezzi normalmente applicati
l’attività di trattenimento è complementare a quella prevalente di somministrazione; in altre parole, l’esibizione è posta a sottofondo (o complemento) di un’altra attività: il musicista si mette al servizio del creare una atmosfera e dell’intrattenere la clientela di un’attività di somministrazione, e non a essere il “protagonista” dell’evento
mancano spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.)
gli avvenimenti di spettacolo non sono pubblicizzati al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media, pubblicità in rete o biglietti di invito.