Ristorante inattivo e subingresso

Buongiorno, nel ns. comune un ristorante risulta (ufficiosamente) inattivo da almeno un anno e mezzo, ma non sono mai state effettuate da parte dell’ufficio verifiche per accertare concretamente l’inattività (sopralluoghi sul posto, richiesta di esibizione scontrini, ecc.) , né è stata avviata una procedura per dichiarare la decadenza. L’ufficio scrivente viene a conoscenza che il proprietario dei muri ha avviato lo sfratto nei confronti del titolare dell’autorizzazione. Quest’ultimo, da noi interpellato, ci comunica che cederebbe l’attività ad un soggetto interessato.
Si chiede se in pendenza di uno sfratto e alla luce delle circostanze sopra indicate, sia possibile la procedura di subingresso.
Grazie

Se un notaio ravvede esistente l’oggetto del contratto (l’azienda) e redige il contratto ex art. 2556 cc, allora il SUAP/ufficio commercio può prendere conoscenza del valido presupposto del subingresso e dare seguito ad esso.
Questo al netto del fatto che dovrebbe controllare anche altri presupposti come, ad esempio, quelli che hai citato. Se non è possibile farlo allora ok. Questo al netto delle possibili problematiche civilistiche fra di loro, ma questo è un altro discorso

Buongiorno, mi riallaccio a questo quesito per chiedere qualche chiarimento in merito agli sviluppi della questione.
L’attuale titolare dell’autorizzazione e l’aspirante subentrante non hanno trovato un accordo economico per il subingresso, che quindi non ci sarà.
Tuttavia la ditta che vorrebbe (ri)aprire l’attività sarebbe già in possesso di un nuovo contratto d’affitto, essendo il precedente titolare già sfrattato. Potrebbe quindi questo nuovo soggetto presentare una domanda di nuova apertura di esercizio di somministrazione, pur essendo l’esercizio formalmente ancora intestato al soggetto sfrattato ?
Grazie, (urgente)

Dieri di sì. Sarà, casomai, l’altro soggetto a impugnare gli atti di avvio attività del nuovo soggetto. Il Comune verifica che il presupposto della disponibilità dei luoghi è soddisfatto e quindi può avallare l’avvio attività. In un ottica di partecipazione procedimentale, può essere inviata una PEC al precedente gestore indicando, se la legge regionale la richiede, la necessitò di inviare una comuncazione di formale cessazione a fronte dell’avvio dell’altro soggetto.