Ritardi nel conteggio del canone unico per autorizzazioni cartelloni pubblicitari in fregio a strade provinciali

Buongiorno,
sono istruttore tecnico di un SUAP associato ad altri 15 comuni.
Premetto che il quesito in questione è riferito al rilascio di autorizzazioni per l’esposizione di cartelloni pubblicitari in fregio a Strade Provinciali all’esterno dei centri abitati.
Partendo dal presupposto che i cartelloni pubblicitari sono strettamente collegati alle necessità delle attività produttive, il nostro SUAP gestisce le istanze autorizzative.
Il vigente codice della strada prevede che per l’esposizione dei cartelloni è necessaria l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, nelle casistiche di specie, la Provincia.
Per ogni istanza, verificata la presenza di tutti i documenti necessari, abbiamo provveduto con l’invio del fascicolo all’ufficio autorizzazioni pubblicitarie della Provincia ed al Comune (al fine di consentire la verifica della presenza di vincoli paesaggistici), indicendo la CdS ai sensi dell’art. 14-bis della 241/1990.
Dal mese di maggio la Provincia non ci invia alcun cenno di risposta, neanche a fronte di ufficiali solleciti e telefonate varie (sia all’addetto provinciale che al suo dirigente responsabile).
L’addetto si “nasconde” dietro al fatto che ci sono state modifiche normative al conteggio del canone unico, che è cambiato il regolamento provinciale, che il precedente responsabile è andato in pensione, che sono arrivate tante richieste (alcune per la medesima posizione chilometrica), insomma parecchi temporeggiamenti.
Richiamando il canone unico, introdotto dalla Legge 27/12/2019, n. 160 (art. 1 comma 835)*, che prevede che il rilascio delle autorizzazioni può avvenire a fronte del versamento del canone, negli ultimi solleciti abbiamo riportato la seguente dicitura:
Contemperando gli interessi pubblici in gioco non si ritiene acquisibile tacitamente un parere endoprocedimentale che riguarda la richiesta del conteggio di un canone che in assenza di pagamento porterebbe ad un danno erariale nonché delle valutazioni tecniche che dureranno nel tempo.
Ad oggi la Provincia non si è espressa per nessuna delle istanze inviate (ad oggi sono 50 le pratiche inevase).
Si può ritenere acquisito tacitamente il parere in assenza del conteggio e relativo versamento del canone unico?
Ci sono dei riferimenti giurisprudenziali per casi analoghi?
Ci sono riferimenti giurisprudenziali in merito all’art. 14-bis comma 4 seconda parte “Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito.” Ovvero art. 2 comma 9 della 241/1990 “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”?
Cordiali saluti
PA

*Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari

Ok. Anche io ritengo che rientrino nel campo applicativo del DPR 160/2010

Ok. L’AC è la provincia

Concordo ma sottintendendo un “là dove vi siano le condizioni di attivazione della CdS”: almeno due procedimenti contestuali / almeno due PA decidenti.

Davvero strano e davvero biasimevole

Davvero strano e davvero biasimevole

Io intenderei parzialmente diverso: il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione. Quindi, se l’autorizzazione non è rilasciata non si determina la fattispecie impositiva.

Benché la questione sia complessa e da approfondire, a parere mio (e in attesa di osservazioni di altri utenti), io non andrei a citare il danno erariale ma, piuttosto, il dovere di rispondere ad un’istanza e la probabile azione esperibile avverso il silenzio inadempimento da parte del richiedente (sul procedimento non vige il silenzio-assenso). Inoltre, inviterei il privato ad agire ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis e seguenti della legge 241/90.

Il discorso sarebbe lungo e cavilloso. Il SUAP NON ASSORBE COMPETENZE ALTRUI ma è solo un modello procedimentale. Il SUAP gestisce i procedimenti e si rapporta con altre amministrazioni secondo le regole del DPR 160/10 e fatte salve, le procedure dettate da norme speciali per materia (vedi, ad esempio, AUA e le competenze della CdS lì prevista). Assorbe competenze (comunali) se il “regolamento uffici e servizi” lo prevede. Vedi il vecchio sviluppo economico (commercio, turismo): stesso dirigente, quindi unicità di ufficio.

Il Consiglio di Stato nel parere n. 140/2016 affronta il silenzio-assenso endo-procedimentale connesso al SUAP:

[…] 5) Non applicabilità ai procedimenti ad iniziativa di parte tramite sportello unico

Il parere esclude che il nuovo silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni possa operare nei casi in cui l’atto di assenso sia chiesto da un’altra pubblica amministrazione non nel proprio interesse, ma nell’interesse del privato (destinatario finale dell’atto) che abbia presentato la relativa domanda tramite lo sportello unico.

Non incide sull’applicabilità del nuovo istituto la circostanza, del tutto irrilevante, che l’istanza il privato la presenti direttamente o per il tramite di un’Amministrazione che si limita ad un ruolo di mera intermediazione, senza essere coinvolta, in qualità di autorità co-decidente, nel relativo procedimento.

Nel tuo caso, il SUAP è un modello procedurale senza essere una PA co-decidente.

Invece, nel caso della conferenza dei servizi, ci sono più margini per l’intervento del SUAP per inerzia delle PA chiamate in conferenza. In questo caso, la PA procedente potrebbe essere considerato il SUAP.

Se metti insieme la disciplina della CdS decisoria e vedi l’art. 7, comma 3 del DPR 160/10 in combinato disposto con l’articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge 112/2008, in caso di silenzio, puoi concludere positivamente il procedimento. Lo so, è una decisione difficile che, nel caso, poteva essere presa prima.

Certamente. L’ente di appartenenza dovrebbe agire