RIVENDITA GIORNALI IN SPIAGGIA (Emilia Romagna)

Buongiorno,
chiedo se è possibile ritenere la vendita di quotidiani e stampa periodica sulla spiaggia da parte di un bagnino?
L’art. 2 del DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001 , n. 170 prevede che " Possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali: a) le rivendite di generi di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni erroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall’[articolo 4, comma 1, lettere e) f) g) del decreto legislativo 114/1998; e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione."

ma il successivo art. 3 afferma che sono esenti da autorizzazione “f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;”

Possiamo ritenere il servizio di vendita presso lo stabilimento balneare assimilabile al punto f) sopra richiamato nel caso in cui costituisce un servizio per i propri clienti?

Posso dirti che le deroghe devono essere lette in modo tassativo proprio perché sono eccezioni alla regola generale. Ad uso di tutti i lettori riposto l’art. 3:

3. Esenzione dall’autorizzazione.
1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.


Se il legislatore avesse voluto includere tutti i pubblici esercizi, lo avrebbe fatto. La ratio pare chiara, il titolare dell’albergo può offrire un servizio di cortesia agli alloggiati (colazione e giornale), dove gli alloggiati sono ben individuati (solo chi pernotta)

Anche il successivo caso “all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture”, per non vanificarne il significato vedendoci una possibile apertura verso qualunque ipotesi di locale accessibile al pubblico, direi che è ragionevole pensare a qualcosa di riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e con formale filtro all’ingresso.

Semmai, vedrei percorribile l’ipotesi del bar interno allo stabilimento balneare ai fini dell’avvio dell’esercizio non esclusivo (semplice SCIA)