Buongiorno,
chiedo se è possibile ritenere la vendita di quotidiani e stampa periodica sulla spiaggia da parte di un bagnino?
L’art. 2 del DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001 , n. 170 prevede che " Possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali: a) le rivendite di generi di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni erroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall’[articolo 4, comma 1, lettere e) f) g) del decreto legislativo 114/1998; e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione."
ma il successivo art. 3 afferma che sono esenti da autorizzazione “f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;”
Possiamo ritenere il servizio di vendita presso lo stabilimento balneare assimilabile al punto f) sopra richiamato nel caso in cui costituisce un servizio per i propri clienti?