Scusate un dubbio. La Polizia Locale redige verbale covid,introiti comune e competenza per ricorso al Prefetto che riceve anche il rapportodopo 60 gg in caso di inerzia della persona.Il Prefetto a seguito al rapporto ( o in caso di rigetto del ricorso) emette ingiunzione di pagamento con somma da versare all’ente comunale.Chiedo conferma che in caso di mancato pagamento di tale ingiunzione l’ente comunale puo’ attivare la riscossione coatta con il proprio concessionario ( da noi ingiunzione fiscale) e la Prefettura sostanzialmente non c’entra piu’. grazie
Quando è contestata la violazione di una disposizione del DPCM (atto amministrativo statale), la competenza per il relativo provvedimento sanzionatorio (ordinanza ingiunzione) è in capo allo Stato ed il pagamento dovrà essere effettuato a questo. In sintesi, alla Prefettura competente per territorio.
Per violazione di ordinanza comunale o regionale la cosa cambia
Buongiorno,
Certo sarà l ente comunale che si attiverà mediante procedimento previsto ex leve.
Saluti.
Marco Orlandi