Non essendo elencata nelle fonti del diritto, come si collocano la giurisporudenza e la dottrina rispetto alle fonti Costituzione Legge regolamento? Quando fanno fede per applicare regole?
grazie
Buongiorno Giulio,
da un punto di vista tecnico confermo che la giurisprudenza e la dottrina non sono elencate tra le fonti del diritto dall’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, che ti riporto testualmente:
Art. 1 Indicazione delle fonti
"Sono fonti del diritto:
- le leggi;
- i regolamenti;
- (abrogato)
- gli usi.".
Ampio è il dibattito soprattutto sul ruolo della giurisprudenza, che può essere tanto fonte in senso autoritativo, che in senso cognitivo del diritto, quanto fonte in senso storico di determinate soluzioni che si sono imposte nell’ ordinamento.
Nelle aule di giustizia la giurisprudenza viene invocata dalle parti e dai giudici stessi come autorita’ per legittimare le proprie conclusioni.
Convivono due modelli : uno sacralizzato nel testo della legge e che vede la legge stessa come centro delle fonti dell’ordinamento; ed un altro modello che si e’ diffuso nel diritto vivente e che considera in pratica anche la giurisprudenza come fonte.
Essendo l’ordinamento italiano di “civil law” e non di common law, ed essendo, dunque, il giudice totalmente libero di non seguire il precedente , come avviene negli ordinamenti anglo-americani, la giurisprudenza non è fonte normativa, ma solo applicazione delle norme al caso concreto.
Attraverso la sentenza si soggettivizza la norma giuridica; quindi se una sentenza fa stato tra le parti, nel senso che il fatto accertato varrĂ ormai come veritĂ (legale) ogniqualvolta lo stesso punto torni ad essere messo in gioco, per i terzi la conoscenza di una determinata pronuncia ha interesse in quanto interpretazione ed applicazione di norme a casi concreti.
Ma produrre atti normativi è compito dello Stato (e, per esso, di altri suoi Organi) nella produzione di legislatore; ma una volta che il diritto è positivamente costituito, è essenziale attestare la certezza che esso introduce nelle relazioni sociali, in modo che ognuno sappia come comportarsi e su cosa fare affidamento.
Di questa certezza è custode il Giudice.
Sul punto vedi:
http://www.jus.unitn.it/Cardozo/Review/Legalprocess/Monateri-1995/Fonti/fonti6.html
Per quanto concerne la dottrina, la stessa è stata sempre sottoposta al vaglio critico della giurisprudenza, e questa ha creato un nuovo spunto per la dottrina prima ancora che si affermasse lo “stare decisis” (stare sul precedente, ovvero criterio del precedente, che come già sopra detto, non si applica al nostro sistema giuridico di civil law).
Nel nostro ordinamento, inoltre, vi è un esplicito divieto, sancito dall’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ad utilizzare la dottrina nel motivare la sentenza.
La questione da te posta presenta interessantissimi profili anche dal punto di vista della filosofia del diritto, di cui alcuni autori si fanno portatori (vedi sul tema Il diritto e la vita. Le “spirituali conversazioni” tra Giuseppe Capograssi e Salvatore Satta | Giustizia Civile), che se hai voglia di approfondire puoi andare a leggere, ma che riassumere qui sarebbe fuori contesto.
Buono studio
Simona