Ruolo e Funzioni del SUAP

Buongiorno, mi sto trovando a discutere con alcuni circa il ruolo e le funzioni del SUAP.

Alcuni, visto l’art. 4 del DPR 160/2010, nella parte in cui prevede che “il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento…” sostengono che la legge non affida al SUAP competenze in ordine ai procedimenti amministrativi, inerenti alla attività produttive attivati dalle istanze presentate dai privati.

Ritengono che il SUAP avrebbe solo il compito di costituire il “collettore” delle istanze stesse (inviate dagli interessati solo per via informatica), che vengono trasmesse per le istruttorie ai vari uffici comunali interni nonché agli enti esterni coinvolti, con l’assegnazione di termini perentori per le risposte che poi il SUAP, sempre informaticamente, invia ai richiedenti.

Coloro che sostengono ciò finiscono per ritenere che i compiti assegnati al SUAP sono sostanzialmente compiti riguardanti l’omogeneizzazione dei programmi informatici utilizzati per lo scambio di comunicazioni telematiche all’interno del Comune e con gli enti esterni, che al SUAP non sono assegnate le competenze istruttorie in ordine ai vari di procedimenti amministrativi e che conseguentemente, l’incarico di Posizione Organizzativa responsabile del SUAP possa essere attribuito a dipendenti di categoria “D” non solo di profilo professionale “Amministrativo”, ma anche di profilo professionale “Tecnico Informatico”.

Non sono d’accordo con la suddetta impostazione: al contrario il DPR 160/2010 assegna in via generale al SUAP tutte le competenze istruttorie per tutti i procedimenti amministrativi relativi all’esercizio ed all’insediamento di “attività produttive” (poi definite dall’art. 1 lett. G stesso DPR: produzione beni e servizi, attività agricole, commerciali, turistico alberghiere) con la possibilità di esperire due tipologie di procedimenti amministrativi: il procedimento automatizzato di cui al Capo III, art.5 ed il procedimento ordinario ed unico di cui al capo IV, art.7.

Specie per quanto concerne il procedimento di cui all’art. 7 cit., è innegabile che al SUAP spettino competenze istruttorie, vista la sua competenza generale ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento nel termine di 30 giorni “titolo unico” per la realizzazione dell’impianto e per l’esercizio delle attività (art. 7, commi 2 e 6).

In conformità a quanto previsto dal DPR 160/2010, vi sono inoltre diverse normative di settore che attribuiscono al SUAP competenze istruttorie e di gestione di procedimenti amministrativi: tanto per citarne una, la normativa vigente nella Regione Toscana per l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio di cui alla L.R. 23/11/2018 n. 62 (il c.d. Codice del Commercio), nella parte in cui attribuisce espressamente al SUAP la competenza al rilascio delle autorizzazioni all’apertura di punti vendita di notevoli dimensioni (le c.d. medie e grandi strutture di vendita: artt. 18 e 19 L.Cit), e nella parte in cui attribuisce al SUAP la competenza a rilasciare i titoli abilitativi necessari all’esercizio del commercio su aree pubbliche su postazione fissa (il c.d. Commercio su posteggio, per il quale è necessaria l’autorizzazione all’esercizio e la concessione dell’area pubblica: art. 35 L.Cit.).

Fermo restando l’obbligo per i SUAP di operare in “modalità telematica” e cioè di organizzare sistemi e programmi informatici che consentono gli utenti di presentare le istanze e le SCIA (come obbligati dall’art. 4, 7°c. DPR 160 cit), e che consentono al SUAP di dialogare con gli altri Enti e uffici coinvolti, si deve riconoscere che la natura e le funzioni esercitate dai SUAP siano Amministrative e non Tecniche, e specificamente non Tecnico – Informatiche.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto EELL del 21/05/2018, che regola il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, considerato che il SUAP svolge funzioni Amministrative, la P.O. di responsabile del SUAP, non può non essere conferita a dipendenti di cat. “D”, profilo “Amministrativo”, in considerazione del fatto che per l’art. citato il conferimento avviene tenendo prioritariamente conto delle “funzioni e attività da svolgere”; vengono poi in considerazione gli altri criteri (programmi da realizzare, requisiti culturali ed esperienza professionale posseduta dai candidati), indicati dall’art. 14 cit.

Che ne pensate ?

Sono graditi i vostri contributi (soprattutto giurisprudenziali in materia di funzioni del SUAP, se li avete).

Grazie !!

Dovrebbe essere oramai assodato a tutti che la normativa vigente in materia si discosta molto dall’applicazione operativa in ciascuna P.A. intestataria di SUAP.

L’ente locale può, per limitazioni organiche, professionali e carico lavorativo specifico, trattare la questione in svariate modalità, che passano dal protocollone teso a smistare le istanze ai singoli uffici ovvero operatori, fino all’unità perfetta nei termini di legge, intestataria dei procedimenti connessi; e varie altre modalità intermedie tra queste due fasi.

Che l’ente locale decida attribuire la responsabilità del proprio ufficio incaricato SUAP a categoria D o C, amministrativo, tecnico ovvero informatico, è privo di rilevanza, per chiunque non conosca il contesto organizzativo specifico dell’ente in questione; e le eventuali carenze di organico ovvero di professionalità specifiche.

Il dipendente dotato di adeguato inquadramento e competenze, rimane tutelato a norma di legge nell’opporsi per vie legali all’attribuzione di responsabilità ad altri, laddove ravvisi l’evidente difetto di adeguatezza della decisione.

Il sogno del SUAP e del Single Digital Gateway europeo sarebbe quello di inglobare la totalità degli uffici ad oggi sparsi, in una singola U.O. competente, così da accentrare a livello organizzativo e gestionale l’esperimento telematico delle istanze.
Siamo tuttavia ancora in alto mare, in fin troppi enti locali.