RUP nella commissione giudicatrice nelle procedure sopra soglia

Ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici, nelle procedure sopra soglia il RUP può fare parte della commissione giudicatrice?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, iniziamo con una premessa generale sul ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e della commissione giudicatrice nel contesto degli appalti pubblici. Il RUP ha il compito di gestire e coordinare tutte le fasi dell’appalto, dalla progettazione alla realizzazione dell’opera o del servizio, assicurando il rispetto delle normative vigenti. La commissione giudicatrice, invece, è l’organo preposto alla valutazione delle offerte presentate dalle imprese partecipanti alla gara d’appalto, con l’obiettivo di selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

La normativa di riferimento per quanto riguarda la composizione della commissione giudicatrice e il ruolo del RUP nelle procedure di appalto è il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, introdotto dal Decreto Legislativo 50/2016 e successivamente modificato, tra cui il più recente aggiornamento con il Decreto Legislativo 36/2023.

Secondo il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in particolare nelle procedure sopra soglia (ovvero quelle procedure di appalto che superano i limiti di valore stabiliti a livello europeo per la pubblicazione e la concorrenza internazionale), la composizione della commissione giudicatrice e il ruolo del RUP possono variare in base a specifiche disposizioni.

Tuttavia, è importante sottolineare che il Nuovo Codice appalti (dlgs 36/2023) potrebbe aver introdotto delle novità in merito, pertanto è essenziale verificare la normativa più recente per avere conferme aggiornate. Tradizionalmente, il RUP non faceva parte della commissione giudicatrice per garantire una separazione delle funzioni e evitare potenziali conflitti di interesse, ma le norme possono variare in base alle ultime disposizioni legislative.

Esempio concreto: In una procedura di appalto per la realizzazione di un’opera pubblica, il RUP avrà il compito di supervisionare l’intero processo, mentre la commissione giudicatrice, composta da esperti indipendenti, valuterà le offerte tecniche ed economiche presentate dalle imprese.

Conclusione sintetica: Sebbene tradizionalmente il RUP non facesse parte della commissione giudicatrice nelle procedure sopra soglia per evitare conflitti di interesse, è fondamentale consultare il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (dlgs 36/2023) per le disposizioni più aggiornate in merito.

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Bibliografia:

  • Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (link)
  • Decreto Legislativo 16 gennaio 2023, n. 36 - Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici (link)

Buongiorno,
ad integrazione della risposta fornita dall’ AI, riporto il riferimento del nuovo codice ovvero art.93 co 3

“La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP”.

Vincenzo

Gentile Vincenzo, la stazione appaltante può conferire l’incarico di supporto al RUP disciplinato dall’art 15 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 " Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP…per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo" sulla base dell’interpretazione che affidamento diretto è inteso non in senso di procedura ma di conferimento incarico ai sensi dell’art. 7 co 6 del D. Lgs 165/2001 ma senza ricognizione interna e procedura comparativa?

Ciao,
ti segnalo questo approfondimento

Vincenzo

Grazie mille Vincenzo! Buon fine settimana