La SCIA non è mai retroattiva. La SCIA è una procedura abilitativa ad efficacia istantanea: l’effetto abilitante decorre dal momento della presentazione presso la PA competente.
Benché non abbia valore di provvedimento (provvedimento che arriverebbe a seguito di un procedimento), la SCIA ha valore di abilitazione necessaria: sostituisce l’autorizzazione. In altre parole, l’attività condotta in assenza di SCIA è illegittima in quanto priva di titolo abilitativo al suo esercizio.
Tornando al tuo caso, Tizio può aver sanato una situazione di illegittimità ma la PA competente può intraprendere un procedimento sanzionatorio per esercizio abusivo pregresso (da vedere come verbalizzare e in base a quali evidenze)