copio e incollo un predente post e aggiungo quacosa, così è più chiaro pr tutti
La regione Toscana, modificando il su codice del commercio nel 2018, ha ascoltato le associazioni di categoria mettendo dei paletti (durata – finalità, ecc.) alla c.d. somm.ne temporanea: troppa concorrenza ai ristoratori.
Fra le varie condizioni c’è quella dell’unicità del soggetto al fine di evitare speculazioni da parte di chi con l’evento non c’entra nulla. Se la somm.ne deve essere a servizio di un evento, allora la esercita chi organizza l’evento. Ad uso di tutti i lettori del forum riporto il comma 3 dell’art. 52 della LR 62/2018:
L’attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell’articolo 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.
Nella realtà dei fatti credo che la disposizione citata sia elusa nel maggior parte dei casi. La sagra della Castagna è una ipotesi delle tante. A volte è un’elusione illegittima ma, a volte, quello che può sembrare un mancato rispetto di una norma, potrebbe essere soltanto un’interpretazione ragionevolmente estensiva.
Mi spiego. Ci sono casi in cui una proloco o un comitato possono essere considerati come soggetti rappresentativi di più soggetti: eventi che effettivamente sono realizzati da una pluralità di soggetti in co-gestione, ognuno fa la sua parte. La cosa potrebbe essere retaificata nella DGC istitutiva o che ratifica la proposta: la PA considera l’evento come rappresentativo del territorio e del relativo tessuto sociale dove vari soggetti si accordano, sotto l’egida del referente pro-loco, al fine di realizzare un co-gestione organizzativa. La PA potrebbe approvare, quindi, un elenco di soggetti co-organizzatori.
La ratio della egge è quella di scongiurare un “affidamento” spuculativo della somm.ne.
In altri casi, si può ratificare (come hai detto tu) che la somm.ne temp. deve essere vera e propria somministrazione assistita. Viceversa, siamo difronte ad una manifestazione straordinaria del commercio su AAPP, annessa all’evento, che, ugualemnte può essere ratificata dalla PA: numero di banchi con hobbisti o senza.
L’art. 17 che citi non si applica all’area pubblica. E’ commercio temporaneo in “unità immobiliari” - vedi le specificazioni dell’art. 17