Sagra delle castagne - Toscana

Buongiorno,
in occasione della prossima sagra delle castagne gestita ed organizzata dalla Pro-Loco in base a Convenzione siglata con l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune, oltre allo stand gastronomico direttamente gestito dall’organizzatore dell’evento, la Parrocchia, per auto-sostentamento, effettua una vera e propria somministrazione di alimenti e bevande con tanto di locali a tal uopo organizzati, tavoli, sedie etc…
Diciamo che è una situazione consolidata, però come comportarci visto l’art. 52 del Codice del Commercio Toscana per cui la somministrazione temporanea NON può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori (che, nel nostro caso, appunto, è la Pro-Loco)?
Già nel 2019 “concedemmo” l’eccezione, vista la recente modifica del Codice del Commercio, poi è scoppiata la pandemia e, come si dice, tutto è stato congelato.
Ma per l’edizione 2022 come possiamo comportarci?
Starebbe alla Pro-Loco presentare l’unica SCIA di somministrazione alimenti e bevande con i vari punti di somministrazione? Ma non c’è disponibilità nè dall’una parte, nè dall’altra!
Per le altre Associazioni locali iscritte al Terzo Settore (es. Alpini-Associazioni sportive-Ass.ni culturali) che svolgeranno solo attività di vendita con consumo sul posto di caldarroste e vin brulè, si può “soprassedere”, pertanto concedere, non rientrando-la loro attività temporanea-nella fattispecie della somministrazione?
Inoltre-agli stessi esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa-viene concessa una porzione di suolo pubblico per effettuare la vendita temporanea (che consente anche il consumo sul posto, senza somministrazione) ex art. 17 del Codice “in occasione di particolari eventi individuati dal Comune”. Si tratta, in quest’ultimo caso, di prodotti alimentari tipo caldarroste, salumi e pane locali…
Grazie per l’importante aiuto che potrete fornirmi.

copio e incollo un predente post e aggiungo quacosa, così è più chiaro pr tutti

La regione Toscana, modificando il su codice del commercio nel 2018, ha ascoltato le associazioni di categoria mettendo dei paletti (durata – finalità, ecc.) alla c.d. somm.ne temporanea: troppa concorrenza ai ristoratori.

Fra le varie condizioni c’è quella dell’unicità del soggetto al fine di evitare speculazioni da parte di chi con l’evento non c’entra nulla. Se la somm.ne deve essere a servizio di un evento, allora la esercita chi organizza l’evento. Ad uso di tutti i lettori del forum riporto il comma 3 dell’art. 52 della LR 62/2018:

L’attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell’articolo 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.

Nella realtà dei fatti credo che la disposizione citata sia elusa nel maggior parte dei casi. La sagra della Castagna è una ipotesi delle tante. A volte è un’elusione illegittima ma, a volte, quello che può sembrare un mancato rispetto di una norma, potrebbe essere soltanto un’interpretazione ragionevolmente estensiva.

Mi spiego. Ci sono casi in cui una proloco o un comitato posso essere considerati come soggetti rappresentativi di più soggetti: eventi che effettivamente sono realizzati da una pluralità di soggetti in co-gestione, ognuno fa la sua parte. La cosa potrebbe essere retaificata nella DGC istitutiva o che ratifica la proposta: la PA considera l’evento come rappresentativo del territorio e del relativo tessuto sociale dove vari soggetti si accordano, sotto l’egida del referente pro-loco, al fine di realizzare un co-gestione organizzativa. La PA potrebbe approvare, quindi, un elenco di soggetti co-organizzatori.
La ratio della egge è quella di scongiurare un “affidamento” spuculativo della somm.ne.

In altri casi, si può ratificare (come hai detto tu) che la somm.ne temp. deve essere vera e propria somministrazione assistita. Viceversa, siamo difronte ad una manifestazione straordinaria del commercio su AAPP, annessa all’evento, che, ugualemnte può essere ratificata dalla PA: numero di banchi con hobbisti o senza.

L’art. 17 che citi non si applica all’area pubblica. E’ commercio temporaneo in “unità immobiliari” - vedi le specificazioni dell’art. 17