Sagra in piazza con pubblico spettacolo e altro

Buongiorno, l’oggetto della richiesta è una sagra organizzata in piazza del paese che dovrebbe presentare le seguenti caratteristiche:

  • mercatino operatori dell’ingegno
  • sfilata a piedi
  • somministrazione alimenti e bevande con tavoli appositamente predisposti
  • palco per artisti per vari spettacoli musicali con sedie per assistere che dovrebbero essere inferiori a 200
    Gli elementi di criticità su come procedere a livello autorizzativo sono questi:
  • la piazza non è recintata ma delimitata dagli edifici esistenti con vie non particolarmente strette peraltro, verranno messi solo cubi in cemento per evitare intrusione di mezzi non autorizzati ma non recinzioni e l’ingresso pertanto sarà libero a chiunque
  • le sedie per lo spettacolo ci sono ma dovrebbero essere meno di 200 e la zona delle sedie per lo spettacolo non è previsto che sia recintata

Certamente alla manifestazione (che si svolgerà su più giorni) è ragionevole ipotizzare la presenza contemporanea e continuativa di più di 200 persone, considerando anche la presenza dei tavoli per la somministrazione, oltre alle sedie per lo spettacolo.

A mio avviso occorre convocare la CCVLLSP per il rilascio di autorizzazione 68 e 80 TULPS e non è sufficiente la relazione di un tecnico abilitato. Cosa ne pensate?

Grazie.

Si.
Già il solo fatto che si svolge su più giorni porta fuori dalla previsione in scia e richiede autorizzazione con il coinvolgimento della commissione.

Il fatto che tutte le attività della sagra si svolgano all’interno di un unico luogo in qualche modo confinato (con strumenti antintrusione) rende difficile stabilire l’effettiva capienza della sola area di pubblico spettacolo, peraltro non delimitata, in quanto il numero delle sedie posiziate davanti al palco (sebbene inferiore a 200) può non essere determinante. Applicando un principio di precauzione, a mio giudizio appare quindi fondata l’ipotesi che l’intera area della sagra debba essere considerata come luogo di pubblico spettacolo da valutare nel suo complesso, con una capienza quindi potenzialmente maggiore alle 200 persone, stante anche la commistione e la vicinanza di strutture e impianti soggetti a certificazione di sicurezza (ivi compresi quelli destinati alla somministrazione).

Anch’io sarei propenso per la convocazione della CCVLPS per il rilascio di autorizzazione 68 e 80 TULPS.

Ovviamente il tutto deve essere preceduto da una relazione di safety & security. In tal senso, occhio alla disposizione dei cubi in cemento antintrusione: esistono prescrizioni molto precise in ordine alle misure dei varchi che devono garantire l’accessibilità del mezzi di soccorso.

Grazie per le risposte.

@MarcoC90 hai qualche riferimento da fornirmi sul posizionamento dei cubi? Di solito non seguo io il posizionamento ma vorrei approfondire.
Grazie.

Sono questioni tecniche che devono essere affrontate nella relazione di safety & security presentata dall’organizzatore dell’evento, che non a caso dovrebbe essere predisposta da un professionista!

In ogni caso, le misure per garantire l’accessibilità dei mezzi di soccorso (previste da diverse norme tecniche in materia di prevenzione incendi) sono riprese dalle linee guide fornite dalla circolare Piantedosi del 18 luglio 2018 sotto il paragrafo “2. Requisiti di accesso all’area”:

  • larghezza: 3.50 m.
  • altezza libera: 4.00 m.
  • raggio di volta: 13 m.
  • pendenza: non superiore al 10%
  • resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore)

Si queste ricordo che sono riprese dalla circolare 2018. Ti ringrazio per il riferimento comunque, come giustamente dici tu, la relazione verrà predisposta certamente da un professionista! Concordo in pieno.
Grazie per la collaborazione.

Se ne ricorrono i requisiti (termine spettacoli entro l’ una del giorno dopo) la manifestazione potrebbe andare in SCIA ai sensi art. 38-bis DL 76/2000.
Sulla questione dei blocchi di cemento antintrusione : se devo lasciare un spazio di 3,5 mt di larghezza ci si puo’ infilare qualsiasi mezzo !

Evidentemente non hai letto la circolare MinInterno n. 15015 del 7 maggio scorso…
Sono da escludersi dal campo di applicazione della norma [art. 38-bis del D.L. 76/2020] eventi che si protraggono per più giorni, sebbene articolati in spettacoli che si concludono ogni giorno entro le ore 1 del giorno seguente.
La sagra in oggetto si svolgerà su più giorni.

Ecco perché queste cose devono essere trattate da professionisti seri che sanno come si fa… :roll_eyes: :wink:
Le barriere antintrusione - disposte in un certo modo - avrebbero lo scopo di impedire episodi di terrorismo a mezzo di veicoli lanciati tra la folla, non certo di vietare il transito ordinario dei veicoli (per cui sarebbe sufficiente un cartello o al limite dispositivi più “leggeri”).

Accidenti e’ vero , niente art. 38 se l’evento si svolge su piu’ giorni. In ogni caso, se durante la sagra non vi fossereo eventi riconducibili al pubblico spettacolo si puo’ valutare di non convocare la CCVLPS ed acquisire la sola relazione safety & security. Che ne pensate ?

Buongiorno,
io la vedo un po’ diversamente. Siccome non tutto è pubblico spettacolo ma solo la zona fronte palco con posti a sedere fino a 200 persone, chiederei la presentazione di una scia (anche una singola per ogni serata) con relazione tecnica asseverata ai sensi del 141 e piano della sicurezza specifico, e tratterei tutto il resto come manifestazione pubblica, quindi senza necessità di titolo autorizzatorio e applicando il titolo IX del DM 1996, avendo cura che la Safety & Security tenesse comunque conto della capienza complessiva incluse le 200 persone del pubblico spettacolo. Dico una castroneria?
Grazie
Paola

A quella circolare ne è seguita una recentemente. La 24547 del 17/07/2024

Nel caso in oggetto l’area davanti al palco non è delimitata (così riferisce @matteoz) e di fatto si trova all’interno di una piazza più ampia dove si svolge la sagra che comprende anche le altre attività, in cui “è ragionevole ipotizzare la presenza contemporanea e continuativa di più di 200 persone” .

Non si può fissare la capienza della sola area di pubblico spettacolo a 200 persone solo perché saranno posizionate meno di 200 sedie. Se fosse così, basterebbe eliminare del tutto le sedie per risolvere il problema del pubblico spettacolo…

La capienza di un luogo di pubblico spettacolo deve tener conto anche degli spettatori in piedi.

Ok non è delimitata, ma non è delimitata neanche la piazza…
Io ho difficoltà a considerare un’intera area di spettacolo una piazza non recintata dove si svolgono attività di vario tipo, mercatini, somministrazione, con gente che va e viene senza bigliettazione e senza stazionamento. I nostri VVF disertano le CCV se non ci sono aree ben delimitate quindi in un caso come quello descritto, se non posso considerare pubblico spettacolo l’area fronte palco, a maggior ragione considero l’insieme come manifestazione pubblica quindi da comunicare in Questura e con tutti i documenti relativi alla sicurezza ecc ma senza applicare il TULPS.
Mi trovo spessissimo a dibattere su questi punti e non riesco mai a sentirmi sicura sulle decisioni da prendere…è un po’ frustrante!

Ci sta anche che si possano avere opinioni differenti, per carità!
Purtroppo in questo campo non sempre esistono regole matematiche da applicare, né le cose sono sempre bianche o nere e quindi facili da distinguere.

Per quanto mi riguarda, quando ho un dubbio su come inquadrare una determinata situazione “potenzialmente pericolosa” cerco sempre di applicare il principio di precauzione.
Esiste un’area aperta dotata di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico nella quale si svolge un’attività di spettacolo con uso di un palco per artisti: per me è soggetta agli artt. 68 e 80 del TULPS.

Poi si può discutere sulla capienza da considerare (fino a 200 persone, tante quante sono le sedie, o superiore?) e quindi sulle procedure da applicare, ma sempre in quel contesto TULPS.


A margine: il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è dichiarabile dal responsabile dell’attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o dove l’area sia delimitata, l’accesso sia controllato e sia possibile determinare l’affollamento in ogni momento.

Disertano le CCV anche nel caso in cui in queste aree aperte non ben delimitate ci siano strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico?

Il caso specifico non mi è mai capitato, ma tendenzialmente se non ci sono tutti gli elementi del pubblico spettacolo cioè bigliettazione, delimitazione e stazionamento ritengono si tratti di manifestazione e quindi da applicare non TULPS ma Titolo IX DM 96.
C’è da dire che anche loro non hanno le idee chiare e spesso a seconda di con chi parli hai interpretazioni diverse dei vari casi.
Dal mio punto di vista, cerco di evitare quella che secondo me è l’alternativa più carica di responsabilità, ovvero il rilascio di licenza senza CCV che lascia in capo al mio ufficio, che non ha le competenze necessarie, l’onere di verificare la correttezza della documentazione tecnica, che spesso arriva all’ultimo e lascia parecchio a desiderare…ma questa è proprio una considerazione personale.

però la Piantedosi al punto 4 dice che “per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima” e che “gli ingressi alle aree dell’evento, anche se di libero accesso (io leggo piazza), devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l’emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.” Impraticabile, secondo me e secondo i tecnici con cui parlo, ma tant’è. Quindi? Come si fa?!?!

Buongiorno,

non riusciamo a trovare su internet la circolare del 17 luglio 2024 prot. n. 24547, con cui il Ministero dell’Interno ha chiarito alcuni punti riguardanti il regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo ex art. 38bis DL 76/2020, citata in uno dei precedenti commenti.
Qualcuno può fornire copia della circolare?
Grazie

Virna Seravalle

Regime_semplificazione_spettacoli_dal_vivo.pdf (142,4 KB)

Contrordine! :wink:
Sembra che il Ministero abbia cambiato idea: adesso sarebbe applicabile l’art. 38-bis anche per eventi che si protraggono per più giorni (vedasi Circolare del 17 luglio 2024 prot. n. 24547, sopra linkata).