Sagra Paesana, No proloco

Buonasera a tutti, a breve nell’ente dove lavoro sarà organizzata la sagra del paese per la durata di tre serate. Quest’anno a fare da “coordinatore lavori” non ci sarà la proloco ma le attività principali che sono somministrazione cibo e bevande, intrattenimento spettacolo, e fuochi d’artificio saranno gestite da terze parti affidando i servizi. In particolare la somministrazione cibo e bevande verrà fatta da un operatore, l’intrattenimento da altro e i fuochi da altro ancora.
Scartabellando qua e la ho capito che i passaggi dovrebbero essere questi: considerando che la tensostruttura che monteremo è ridotta e quindi il numero delle persone non supera le 200 e che i termine delle serate è la mezzanotte, per quanto riguarda la somministrazione cibi e bevande l’interessato farà una scia che si conclude senza autorizzazione come previsto dalla normativa; per quanto riguarda gli spettacoli potrei far fare tre scia una per ogni sera che anche queste si concludono senza autorizzazione come previsto dal TULPS. In alternativa una richiesta di autorizzazione per le tre serate con relazione del tecnico che sostituisce la Commissione alla quale segue poi l’autorizzazione per pubblico spettacolo e trattenimento.
Sperando che quel che ho detto finora sia corretto mi rimangono dei dubbi sui fuochi. L’unico documento utile che ho trovato è un permesso all’accensione dei fuochi fatto dal Sindaco, previa istanza di parte, citando una circolare del ministero dell’interno 59/2001 e nient’altro.
Posso chiedere se anche a voi risulta?
Grazie per il confronto e a chi vorrà rispondere.

Entro la mezzanotte e il limite delle 200 persone sono condizioni che con la somm.ne temporanea non c’entrano. La somm.ne collegata e a servizio degli eventi appartiene alla fattispecie della “somministrazione temporanea” di cui all’art. 41 del DL n. 5/2012 (e relative norme regionali sul commercio) ed è sottoposta a SCIA a prescindere (+ notifica reg. CE 852/04).

Relativamente alla sub-attività di spettacolo/trattenimento possono rilevare le condizioni della 200 persone (in funzione dell’applicabilità dell’art. 80 TULPS) e entro le ore 24:00 (in funzione dell’applicabilità dell’art. 68 TULPS). E’ chiaro che queste abilitazioni si applicano ai luoghi specifici dove si svolgono spettacoli o trattenimenti aperti al pubblico.

Qui puoi vedere post come questi:

I fuochi sono sottoposti a licenza ex art. 57 TULPS. La licenza è in capo all’autorità locale di PS. Nei comuni dove non c’è il commissariato, le veci sono fatte dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo. Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 121/1981, sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal SINDACO quale ufficiale di Governo.

Vedi: Autorizzazione spettacolo pirotecnico - chiarimenti - n°2 da mario.maccantelli

dott. Mario, la ringrazio molto! Sempre puntale e d’aiuto in questa giungla, almeno per me e questa materia in particolare è così, di adempimenti!