Buonasera,
quale è la differenza tra sagra e semplice somministrazione temporanea di alimenti e bevande?
Grazie in anticipo
A meno di disposizioni specifiche di una eventuale legge regionale, non saprei definire e differenziare in modo certo le due fattispecie. Da che regione scrivi?
Scrivo dalla Toscana
L’art. 52 della LR n. 62/2018 (regione Toscana) detta una sorta di elenco delle occasioni in cui è possibile effettuare la somm.ne temporanea. Poteva benissimo indicare “eventi” e finirla lì, alla fine, data la vaghezza del novero regionale, ci sta dentro tutto.
Come abbiamo sempre sottolineato nel forum (ormai sono un bel po’ di anni), la somm.ne temporanea è fattibile quando è a corredo di un evento. In altre parole, si deroga alla questione della destinazione d’uso, alla sorvegliabilità, ai requisiti professionali proprio perché è un quid che accompagna qualcosa che la contiene: l’evento / manifestazione. Facendo seguito a quanto appena detto, tale somm.ne può durare quanto dura l’evento (è connessa a quello). La regione toscana, spinta anche dalle associazioni dei ristoratori, si è preoccupata di disporre (come conseguenza di quello che abbiamo detto) che “fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi”. La ratio di questa disposizione è comprensibilissima: in assenza di un evento al quale collegarsi, si tratta di normale ristorazione e, come tale, necessiterebbe di tutti i requisiti.
Unica eccezione sono le sagre. Nelle sagre la somm.ne è identificabile con lo stesso evento. La LR citata dà la definizione (che vale per la Toscana): la manifestazione finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali o inseriti nell’archivio regionale dei prodotti tipici o certificati
Quindi, la sagra è una particolare tipo di somm.ne temporanea
Leggi l’art. 52 e l’art. 47 della LR 62/2018