Sala giochi e annullamento verbale

La prego di darmi un aiuto perchè devo risolvere due questioni con una certa urgenza.

    • l’art. 1,lett.a e b 7 dellla l.r. Puglia n. 21 del 17.06.2019, di modifica dell’art. 7 della l.r. 43/2013, stabilisce che fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Non sono previsti altri tipi di punti sensibili.
      Secondo Lei si possono ritenere sensibili a) una scuola dell’infanzia paritaria- una ludoteca -una palestra per adulti?
      2- Un commerciante viene sanzionato ai sensi dellì’art. 20 cds per occupazione abusiva di suolo pubblico, con verbale notificatatogli il 31.07.2023 (verbale redatto il 31.07.2023, quindi stessa data della notifica).
      In tata 31.08.2023 presenta istanza di annullamento in autotutela a questo comune in quanto ritiene lo stesso sia palesemente errato (e spiega le ragioni).
      In data 27.09.2023 propone ricorso al G.di P. per il tramite di un avvocato.
      Quello che vorrei sapere è questo: Ammesso che detto verbale possa essere annullato, tale annullamento lo deve fare il comune o il Prefetto?
      Detto verbale doveva essere inviato al Prefetto?

A parere mio, la LR pugliese indica un elenco preciso di luoghi. Dato che esprimono un divieto contrapposto alla generale libertà di esercizio di impresa, ritengo che debba essere considerato in modo tassativo. Questo anche in funzione della necessaria certezza applicativa del diritto. Cosa diversa sarebbe stato se la LR (come indicano altre leggi regionali) avesse demandato ai comuni l’individuazione di ulteriori luoghi sensibili. In ogni caso, tali altri luoghi avrebbero dovuti essere indicati in atto a contenuto generale, pubblicato prima di poterlo applicare.

La scuola dell’infanzia è precedente alla scuola primaria, quindi è cosa diversa. La palestra, a meno che non sia una struttura sanitaria riabilitativa, non è in elenco.

L’auto-annullamento delle sanzioni al codice della strada è una procedura cui partecipa anche il Prefetto. Vedi la vecchia circolare

Grazie Dr. Maccantelli per le risposte semprechiare e puntuali. Un affettuoso saluto.