Sala giochi e biliardo

Buongiorno ho un problema su una sala giochi e biliardi con all’interno Slot Freccette, Calcetto e altri giochi di intrattenimento con annessa un’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. (non si detiene Vlt). L’ Ente contesta al gestore dall’organizzare sia serate di intrattenimento musicale affermando che la somministrazione di alimenti e bevande è riservato esclusivamente ai clienti che vanno a giocare (essendo attività di tipo accessorio) sia il divieto di somministrazione all’esterno. Fino al mese scorso si è somministrato anche all’esterno in quanto in possesso di un autorizzazione per emergenza covid valevole fino al 31/12.
Fra le licenze date in gestione ho una licenza del 2003 di somministrazione di alimenti e bevande di tipo C. Mi sapete indicare un riferimento normativo affinchè possa risolvere la problematica.
Grazie.

La somministrazione non è riservata come quella, ad esempio, afferente a circolo privato. Si tratta pur sempre, di un pubblico esercizio ad ingresso libero ex art. 86 TULPS. L’avventore può entrare per giocare e bere oppure per bere e vedere giocare oppure per bere e basta perché sa che all’interno c’è un bar.

Sono d’accordo che si tratta di attività accessoria (la somm.ne) e deve rispondere a delle regole ma resta l’ingresso libero all’interno del pubblico esercizio. Le regole tecniche le trovi nel Decreto Direttoriale 27/07/2011, art. 3, comma 2:

2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi “attività di gioco esclusiva”, presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:
- dall’insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all’attività di gioco, e l’eventuale riferimento all’attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all’attività di gioco;
- l’accesso all’area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l’offerta di gioco;
- l’area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso al locale;
- l’attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.

La ratio della disposizione incollata va trovata nel fatto, in parole povere, che se vuoi godere dei parametri numerici della sala giochi (come numero di giochi) allora la tua attività deve essere diversa da quella del bar con i giochi all’interno.

Per gli altri aspetti è tutto da vedere in base ai dettagli. In via di principio non è vietato praticare musica di accompagnamento all’interno di un pubblico esercizio ex art. 86 (in questo caso sala giochi). Solo la ricognizione delle effettive modalità può far pendere il giudizio, in senso positivo o negativo, sull’esercizio abusivo di trattenimento al pubblico. Rammenta l’abrogazione parziale dell’art. 124 del Reg. TULPS. vedi qua: attività di intrattenimento pubblico esercizio

L’unica cosa che non mi convince è al somm.ne su AAPP, questa non mi sembra in linea che le regole del DD del 2011. Il fatto che sia una vecchia “tipologia c” conferma la tesi che si tratti di attività accessoria soggetta allo stesso DD

Ti ringrazio sei stato chiarissimo.

Maccantelli Le chiedo di nuovo la sua oppinione. La serata di accompagnamento musicale all’ interno della sala giochi non ci viene autorizzata dall’ amministrazione “in quanto secondo il DD 2011 l’attività di Sala Giochi non permette lo svolgimento di alcuna attività temporanea di intrattenimento che porti a credere venga svolta somministrazione ad un pubblico indifferenziato, essendo il servizio rivolto ai soli frequentatori della sala giochi”. La richiesta della serata di accompagnamento musicale era in abbinamento alla gara di calcetto organizzata per la serata di Halloween.

A perere mio, come indicato sopra, la musica di accompagnamento senza che sia pubblicizzata all’esterno come attivitò autonoma, resta un’attività accessoria sempre consentita ai sensi dell’abrogazione parziale dell’art. 124 del Reg. TULPS.
Difficile trovare la linea di confine. In ogni caso, se il gestore chiede un’autorizzazione allora è chiaro che lanche il gestore pensa che suia una fattispecie da autorizzare. L’abrogaizone dell’art. 124 ha liberalizzato il trattenimento esclusivamente accessorio: non occorre abilitazione. Certo è che ci si espone al rischio della sanzione.

L’amministrazione per qualsiasi serata d intrattenimento vuole la richiesta d autorizzazione.