Sala giochi e distanze dai luoghi sensibili

una sala giochi senza dispositivi con vincita in denaro, deve rispettare il limite della distanza minima dai luoghi sensibili prevista dalla legge regionale?

Quale legge regionale?

La Regione è la Campania

Non conosco nel dettaglio la disciplina regionale della Campania, ma dalla lettura della vostra L.R. 2/2020 dovrebbe intendersi che «è vietata la nuova apertura di attività previste all’articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri misurati dagli ingressi principali degli edifici » (cfr. art. 13, comma 1).

Per le attività previste dall’articolo 3 già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale, valgono le condizioni di cui all’art. 13, comma 2 e seguenti.

Quali sono “le attività previste dall’articolo 3”? Le attività di cui alle lettere c), d), e) f), g) e h) del medesimo articolo 3.
Tra queste anche: “d) sale da gioco: i locali nei quali si svolgono giochi leciti ai sensi dell’articolo 86 del regio decreto 773/1931”.

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