una sala giochi senza dispositivi con vincita in denaro, deve rispettare il limite della distanza minima dai luoghi sensibili prevista dalla legge regionale?
Quale legge regionale?
La Regione è la Campania
Non conosco nel dettaglio la disciplina regionale della Campania, ma dalla lettura della vostra L.R. 2/2020 dovrebbe intendersi che «è vietata la nuova apertura di attività previste all’articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri misurati dagli ingressi principali degli edifici » (cfr. art. 13, comma 1).
Per le attività previste dall’articolo 3 già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale, valgono le condizioni di cui all’art. 13, comma 2 e seguenti.
Quali sono “le attività previste dall’articolo 3”? Le attività di cui alle lettere c), d), e) f), g) e h) del medesimo articolo 3.
Tra queste anche: “d) sale da gioco: i locali nei quali si svolgono giochi leciti ai sensi dell’articolo 86 del regio decreto 773/1931”.