sanatoria atto amministrativo

l’anno 2022 viene a tizio viene attribuita la funzione di economo comunale comunale, funzione prevista dall’art. 153 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 con responsabilità riconducibili alle fattispecie previste all’art. 10, punto 2, del CDI del 18/09/2019 con decreto del dirigente del settore finanziario del comune x fino al 27/07/2024 scadenza del suo decreto;

In data 21/12/2023 è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo in attuazione del CCNL 16/11/2022 dei dipendenti del comparto Funzioni Locali e, quindi, il comune x approva un C.D.I in cui sono stabiliti i criteri generali, per l’attribuzione dell’indennità, prevista dall’art. 84 del CCNL 16/11/2022, per l’espletamento di compiti di specifiche responsabilità per i dipendenti delle singole aree che non risultano incaricati di posizione organizzativa;

In data 29/12/2023 viene inserito nel programma per la gestione documentale del protocollo e degli atti del comune la proposta per la conferma della funzione di economo dal 01/01/2024 fino al 27/07/2024 ma il dirigente non riesce a firmare la proposta e, quindi, la nomina dell’economo riporterà la numerazione n.2 del 9.01.2024, data in cui il dirigente è rientrato dalle ferie.

In data 26/7/2024, il dirigente conferma l’attribuzione delle funzione di economo a Tizio ma nel testo del decreto dispone la conferma dell’atto n.2 del 29/12/2023 anzichè del n.2 del 9.01.2024 per sanare il vuoto temporale

Ovviamente il tesoriere, che legge l’atto, non lo ritiene valido e chiede al dirigente l’emanazione di un nuovo atto o di una dichiarazione che renda valida l’attribuzione delle funzione di economo a Tizio

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda l’attribuzione della funzione di economo comunale, un ruolo previsto dall’articolo 153, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, noto come Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). Tale articolo stabilisce che gli enti locali possono designare un economo per la gestione di determinate funzioni finanziarie e amministrative. La responsabilità e l’indennità per l’espletamento di tali compiti sono ulteriormente disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili ai dipendenti delle funzioni locali, come indicato dall’art. 84 del CCNL del 16 novembre 2022.

Teoria Generale del Diritto e Norme Relative:

  1. D.Lgs. 267/2000 (TUEL): Stabilisce le basi per l’organizzazione e il funzionamento degli enti locali, inclusa la possibilità di nominare un economo.
  2. CCNL 16/11/2022: Definisce i criteri per l’attribuzione di indennità per l’espletamento di compiti di specifiche responsabilità ai dipendenti delle funzioni locali.

Esempio Concreto:
Nel caso di Tizio, la sua nomina a economo comunale è stata inizialmente prevista fino al 27/07/2024. Tuttavia, a causa di un ritardo nella firma del decreto di conferma, si è creato un vuoto temporale. Il tentativo di sanare tale vuoto con un riferimento errato nel decreto di conferma ha sollevato dubbi sulla validità dell’atto.

Conclusione Sintetica:
Per sanare la situazione, sarebbe opportuno che il dirigente emetta un nuovo atto o una dichiarazione che chiarisca e confermi la validità della nomina di Tizio come economo comunale per il periodo interessato, facendo riferimento alla corretta datazione e numerazione degli atti. Questo per assicurare la conformità con le normative e i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, evitando così eventuali contestazioni sulla legittimità dell’attribuzione della funzione.

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Bibliografia e Link Utili: