l’anno 2022 viene a tizio viene attribuita la funzione di economo comunale comunale, funzione prevista dall’art. 153 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 con responsabilità riconducibili alle fattispecie previste all’art. 10, punto 2, del CDI del 18/09/2019 con decreto del dirigente del settore finanziario del comune x fino al 27/07/2024 scadenza del suo decreto;
In data 21/12/2023 è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo in attuazione del CCNL 16/11/2022 dei dipendenti del comparto Funzioni Locali e, quindi, il comune x approva un C.D.I in cui sono stabiliti i criteri generali, per l’attribuzione dell’indennità, prevista dall’art. 84 del CCNL 16/11/2022, per l’espletamento di compiti di specifiche responsabilità per i dipendenti delle singole aree che non risultano incaricati di posizione organizzativa;
In data 29/12/2023 viene inserito nel programma per la gestione documentale del protocollo e degli atti del comune la proposta per la conferma della funzione di economo dal 01/01/2024 fino al 27/07/2024 ma il dirigente non riesce a firmare la proposta e, quindi, la nomina dell’economo riporterà la numerazione n.2 del 9.01.2024, data in cui il dirigente è rientrato dalle ferie.
In data 26/7/2024, il dirigente conferma l’attribuzione delle funzione di economo a Tizio ma nel testo del decreto dispone la conferma dell’atto n.2 del 29/12/2023 anzichè del n.2 del 9.01.2024 per sanare il vuoto temporale
Ovviamente il tesoriere, che legge l’atto, non lo ritiene valido e chiede al dirigente l’emanazione di un nuovo atto o di una dichiarazione che renda valida l’attribuzione delle funzione di economo a Tizio