Sanatoria dinamica e parere Soprintendenza dopo il Salva Casa | LavoriPubblici https://share.google/efcCWbcksdgOB2kkE

Sanatoria dinamica e parere Soprintendenza dopo il Salva Casa | LavoriPubblici Sanatoria dinamica e parere Soprintendenza dopo il Salva Casa | LavoriPubblici

TAR Sicilia-Catania n. 2191/2025: il parere della Soprintendenza resta vincolante per la sanatoria anche dopo il “Salva Casa”

CONTENUTO

L’entrata in vigore del cosiddetto decreto “Salva Casa” (D.L. 69/2024, convertito in L. 105/2024) ha introdotto una rilevante novità nel Testo Unico Edilizia: l’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001. Questa norma disciplina la cosiddetta “sanatoria dinamica”, ampliando notevolmente il perimetro dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

In particolare, il nuovo regime normativo consente oggi di ottenere la sanatoria anche per interventi che hanno comportato aumenti di volumi o di superfici, superando di fatto il rigido limite precedentemente imposto dall’art. 167, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), che invece precludeva il rilascio del parere favorevole in presenza di incrementi volumetrici.

Tuttavia, come chiarito dal TAR Sicilia–Catania, sent. n. 2191/2025, questa apertura normativa non sottrae il potere discrezionale tecnico all’autorità di tutela. La Soprintendenza conserva un ruolo decisivo: il suo parere mantiene natura vincolante. Qualora l’organo di tutela ritenga che l’opera, pur sanabile sotto il profilo procedurale, alteri in concreto il paesaggio, può esprimere un parere negativo. Tale diniego comporta l’impossibilità di regolarizzare l’abuso, con il conseguente obbligo di ripristino dei luoghi.

CONCLUSIONI

Il decreto “Salva Casa” semplifica l’iter per le parziali difformità, ma non garantisce un’automatica “sanatoria per tutti”. La compatibilità paesaggistica resta un vaglio di merito insuperabile: se la Soprintendenza valuta l’intervento come lesivo del pregio ambientale, l’accertamento di conformità ex art. 36-bis viene respinto, confermando la prevalenza della tutela del paesaggio sulla regolarizzazione edilizia.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: nell’istruttoria delle pratiche di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, il Responsabile del Procedimento non può scavalcare o ignorare un parere negativo della Soprintendenza. L’adozione di un provvedimento di sanatoria in presenza di un diniego dell’organo paesaggistico esporrebbe il dipendente a responsabilità erariale e disciplinare, oltre a rendere l’atto illegittimo e annullabile in sede giurisdizionale.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della Legislazione Urbanistica/Ambientale. È fondamentale conoscere il rapporto di specialità tra il d.P.R. 380/2001 e il D.Lgs. 42/2004 e comprendere come l’istituto dell’accertamento di conformità si sia evoluto con la L. 105/2024.

PAROLE CHIAVE

Sanatoria dinamica, art. 36-bis d.P.R. 380/2001, Salva Casa, Soprintendenza, compatibilità paesaggistica, abuso edilizio, parere vincolante.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 36-bis d.P.R. 380/2001: introduce l’accertamento di conformità per le parziali difformità e le variazioni essenziali, anche con aumenti di volume.
  2. D.L. 69/2024 (conv. in L. 105/2024): decreto “Salva Casa” che ha modificato la disciplina delle sanatorie edilizie.
  3. Art. 167, comma 4, lett. a), D.Lgs. 42/2004: norma che limitava la sanatoria paesaggistica ai casi senza aumenti volumetrici, ora coordinata con il nuovo art. 36-bis.
  4. TAR Sicilia–Catania, sent. n. 2191/2025: sentenza che ribadisce la natura vincolante del parere della Soprintendenza nonostante le novità del Salva Casa.

immagine

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli