Durante la seduta del consiglio comunale, un consigliere espone un cartello di circa 2 Metri per 1 Metro, con la scritta: Chi l’ha visto riferito al sindaco, con il suo viso.
Gli articolo del regolamento del consiglio comunale disciplinano il comportamento dei consiglieri e del pubblico, vietando a quest’ultimi l’ esposizione di cartelli, striscioni e l’uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
Se la disposizione di esporre cartelli vale per il pubblico, si presume che valga anche per i consiglieri che dovrebbero dare l’esempio.
In caso di violazione dell’articolo 45 da parte di un consigliere è possibile sanzionare lo stesso ex art. 7 bis del TUEL e procedere a sequestro cautelare il cartello finalizzato alla confisca?
Art. 45 Comportamento dei consiglieri
1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamento politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l’onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l’ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama , nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all’ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell’argomento in discussione. Il Presidente, in tal caso, se lo ritiene, può sospendere la seduta. Nell’ipotesi in cui il consigliere richiamato persista nel suo contegno, il Presidente, previa ulteriore diffida all’interessato e decisione unanime dell’Ufficio di Presidenza, può disporre l ’allontanamento del medesimo , riammettendolo solo al momento della votazione ed ai soli fini della stessa.
Art. 47 Comportamento del pubblico
1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare, possibilmente in silenzio, nell’apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Nessun estraneo può avere accesso durante la seduta nella parte riservata al Consiglio.
2. Non è consentita l’esposizione di cartelli, striscioni e l’uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso . 3. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera dei vigili urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell’aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l’allontanamento dalla sala fino al termine dell’adunanza.
6. Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d’intesa con la conferenza dei capi gruppo, fa predisporre l’illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.