Sanzionato un consigliere comunale per mancata pubblicazione dei redditi, su segnalazione del RPCT - Ius & management Sanzionato un consigliere comunale per mancata pubblicazione dei redditi, su segnalazione del RPCT - Ius & management
Consiglio di Stato n. 267/2025: la sanzione per mancata comunicazione dei dati reddituali è legittima nonostante i limiti alla pubblicazione online
CONTENUTO
Il tema della trasparenza amministrativa e degli obblighi gravanti sui titolari di cariche politiche riceve un importante chiarimento operativo. Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato n. 267/2025, sussiste una netta distinzione tra lâobbligo di comunicazione dei dati allâamministrazione e la successiva pubblicazione generalizzata degli stessi sui portali istituzionali.
Lâorientamento giurisprudenziale si muove nel solco tracciato dalla Corte cost. n. 20/2019, la quale aveva limitato la pubblicazione indiscriminata online dei dati patrimoniali e reddituali per ragioni di tutela della riservatezza. Tuttavia, il Consiglio di Stato n. 267/2025 ha precisato che tale limitazione riguarda esclusivamente la diffusione dei dati sul web, ma non fa venir meno il dovere del consigliere comunale di fornire le informazioni richieste dallâart. 14 del d.lgs. 33/2013.
In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati patrimoniali, scatta la sanzione prevista dallâart. 47, d.lgs. 33/2013. Il procedimento sanzionatorio viene attivato su specifica segnalazione del RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), che ha il compito di vigilare sullâadempimento degli obblighi di trasparenza.
CONCLUSIONI
Lâeffetto pratico della pronuncia è il rafforzamento del potere di controllo dellâente: il consigliere non può invocare la tutela della privacy per sottrarsi allâobbligo di depositare i propri dati reddituali presso gli uffici competenti. La sanzione amministrativa resta uno strumento valido ed efficace per garantire lâintegritĂ della pubblica amministrazione.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: il personale che supporta il RPCT deve monitorare con rigore le scadenze relative alle dichiarazioni dei titolari di incarichi politici. In presenza di omissioni, la segnalazione del RPCT è un atto dovuto per lâattivazione della sanzione ex art. 47, d.lgs. 33/2013, onde evitare profili di responsabilitĂ per mancata vigilanza.
- Per il Concorsista: il tema rientra nel Diritto Amministrativo, specificamente nel capitolo âTrasparenza e Anticorruzioneâ. Ă fondamentale conoscere il bilanciamento operato dalla Corte cost. n. 20/2019 tra trasparenza e privacy e saper distinguere, come fatto dal Consiglio di Stato n. 267/2025, tra lâobbligo di âcomunicazione internaâ e quello di âpubblicazione esternaâ.
PAROLE CHIAVE
Trasparenza amministrativa, RPCT, Consigliere comunale, Obblighi di comunicazione, Sanzioni amministrative, d.lgs. 33/2013, Privacy.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 14, d.lgs. 33/2013: disciplina gli obblighi di pubblicazione e comunicazione concernenti i titolari di incarichi politici.
- Art. 47, d.lgs. 33/2013: definisce le sanzioni per la mancata comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali.
- Corte cost. n. 20/2019: sentenza che ha limitato la pubblicazione online dei dati sensibili per motivi di riservatezza.
- Consiglio di Stato n. 267/2025: sentenza che chiarisce la persistenza dellâobbligo di comunicazione dei dati allâente anche in vigenza di limiti alla pubblicazione.

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