Sanzione amministrativa elevata a seguito di ultimo sopralluogo

Buongiorno, scusate un quesito sulla decorrenza termini per applicare una sanzione.

Il collega (X) ha effettuato un primo sopralluogo verificando una situazione sanzionabile.

Dopo qualche giorno un altro collega (Y) si è recato sul posto con le foto effettuate dal collega e la posizione ed ha effettuato un secondo sopralluogo per meglio localizzare l’area e per capire se il proprietario dell’area è effettivamente quello individuato tramite visure.

I 90 giorni per la notifica della sanzione, secondo Voi, partono dal primo sopralluogo o dall’ultimo sopralluogo? Ringrazio

Il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di contestazione (previsto dall’art. 14 della Legge 689/1981 per i residenti in Italia) non decorre necessariamente dal primo sopralluogo, bensì dal momento in cui l’accertamento si è compiuto ed è stato completato.

La giurisprudenza di Cassazione è costante nel distinguere tra il mero “fatto storico” (la prima constatazione visiva dell’illecito) e l’“accertamento” vero e proprio.

Per quale motivo i 90 giorni decorrono dal secondo sopralluogo (o dal completamento degli atti)

L’accertamento non coincide con la semplice scoperta della violazione, ma ricomprende tutte le attività e le indagini necessarie per:

  1. Verificare appieno la sussistenza e l’estensione dell’illecito.

  2. Identificare con certezza il responsabile e la sua effettiva titolarità/legittimazione passiva (es. verifica delle risultanze catastali o delle visure rispetto all’area occupata/interessata).

Poiché il primo sopralluogo del collega X ha solo rilevato la situazione materiale, mentre il secondo sopralluogo del collega Y è servito per circoscrivere esattamente l’area ed effettuare le opportune verifiche di corrispondenza con le visure, l’attività istruttoria si è perfezionata solo con il secondo intervento.

I 90 giorni decorrono quindi dal giorno in cui gli organi accertatori disattendono ogni ragionevole dubbio e dispongono di tutti gli elementi utili per formulare la contestazione (ossia dalla data del secondo sopralluogo o dalla data in cui viene acquisita l’ultima visura/documentazione probatoria fondamentale).

I punti chiave secondo la giurisprudenza (Cass. Civile)

  • Completamento dell’istruttoria: Il dies a quo per la notifica decorre dal momento in cui l’Amministrazione ha acquisito la piena e documentata conoscenza del fatto e dell’identità del trasgressore, comprensiva dei necessari riscontri tecnici e visure (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 26732/2018; Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 1921/2019).

  • Divieto di inerzia ingiustificata: L’attività istruttoria integrativa (il secondo sopralluogo o la visura) deve essere giustificata da reali esigenze di approfondimento e condotta in tempi ragionevoli. Non deve trattarsi di un mero pretesto per riaprire i termini a fronte di un’inerzia del comando o dell’ufficio.

Come impostare la motivazione nel verbale

Per blindare la legittimità del verbale da eventuali ricorsi che eccepiscano la decadenza dei termini dal primo sopralluogo, è consigliabile indicare chiaramente nella premessa o nella ricostruzione dei fatti:

  1. Che in data [data 1] si è svolto un primo sopralluogo con rilievo fotografico iniziale;

  2. Che si è resa necessaria un’ulteriore attività d’indagine e riscontro (sopralluogo integrativo del [data 2] unitamente all’esame delle visure/mappe) diretta all’esatta perimetrazione dell’area e alla certa identificazione del responsabile;

  3. Che, pertanto, l’accertamento si è concluso in data [data 2] (da cui decorrono i 90 giorni per la notifica).