Buongiorno, scusate un quesito sulla decorrenza termini per applicare una sanzione.
Il collega (X) ha effettuato un primo sopralluogo verificando una situazione sanzionabile.
Dopo qualche giorno un altro collega (Y) si è recato sul posto con le foto effettuate dal collega e la posizione ed ha effettuato un secondo sopralluogo per meglio localizzare l’area e per capire se il proprietario dell’area è effettivamente quello individuato tramite visure.
I 90 giorni per la notifica della sanzione, secondo Voi, partono dal primo sopralluogo o dall’ultimo sopralluogo? Ringrazio
Il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di contestazione (previsto dall’art. 14 della Legge 689/1981 per i residenti in Italia) non decorre necessariamente dal primo sopralluogo, bensì dal momento in cui l’accertamento si è compiuto ed è stato completato.
La giurisprudenza di Cassazione è costante nel distinguere tra il mero “fatto storico” (la prima constatazione visiva dell’illecito) e l’“accertamento” vero e proprio.
Per quale motivo i 90 giorni decorrono dal secondo sopralluogo (o dal completamento degli atti)
L’accertamento non coincide con la semplice scoperta della violazione, ma ricomprende tutte le attività e le indagini necessarie per:
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Verificare appieno la sussistenza e l’estensione dell’illecito.
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Identificare con certezza il responsabile e la sua effettiva titolarità/legittimazione passiva (es. verifica delle risultanze catastali o delle visure rispetto all’area occupata/interessata).
Poiché il primo sopralluogo del collega X ha solo rilevato la situazione materiale, mentre il secondo sopralluogo del collega Y è servito per circoscrivere esattamente l’area ed effettuare le opportune verifiche di corrispondenza con le visure, l’attività istruttoria si è perfezionata solo con il secondo intervento.
I 90 giorni decorrono quindi dal giorno in cui gli organi accertatori disattendono ogni ragionevole dubbio e dispongono di tutti gli elementi utili per formulare la contestazione (ossia dalla data del secondo sopralluogo o dalla data in cui viene acquisita l’ultima visura/documentazione probatoria fondamentale).
I punti chiave secondo la giurisprudenza (Cass. Civile)
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Completamento dell’istruttoria: Il dies a quo per la notifica decorre dal momento in cui l’Amministrazione ha acquisito la piena e documentata conoscenza del fatto e dell’identità del trasgressore, comprensiva dei necessari riscontri tecnici e visure (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 26732/2018; Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 1921/2019).
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Divieto di inerzia ingiustificata: L’attività istruttoria integrativa (il secondo sopralluogo o la visura) deve essere giustificata da reali esigenze di approfondimento e condotta in tempi ragionevoli. Non deve trattarsi di un mero pretesto per riaprire i termini a fronte di un’inerzia del comando o dell’ufficio.
Come impostare la motivazione nel verbale
Per blindare la legittimità del verbale da eventuali ricorsi che eccepiscano la decadenza dei termini dal primo sopralluogo, è consigliabile indicare chiaramente nella premessa o nella ricostruzione dei fatti:
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Che in data [data 1] si è svolto un primo sopralluogo con rilievo fotografico iniziale;
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Che si è resa necessaria un’ulteriore attività d’indagine e riscontro (sopralluogo integrativo del [data 2] unitamente all’esame delle visure/mappe) diretta all’esatta perimetrazione dell’area e alla certa identificazione del responsabile;
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Che, pertanto, l’accertamento si è concluso in data [data 2] (da cui decorrono i 90 giorni per la notifica).