Buongiorno, abbiamo accertato che un dehors, realizzato su una piazzetta (area pedonale), è stato realizzato senza rispettare le prescrizioni del titolo autorizzativo. L’articolo 20 CdS parla di sede stradale e di marciapiede. Secondo voi come devo considerare la Piazza (area pedonale). Come marciapiede, perchè l’articolo 2 del CdS parla solo di classificazione di strade. … grazie
Sanzione per Dehors su Piazza ai sensi dell’Art. 20 CdS
CONTENUTO
L’Art. 20 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) disciplina l’occupazione di suolo pubblico, come nel caso dei dehors, ossia tavoli e ombrelloni di bar e ristoranti. Questa norma stabilisce che l’occupazione del suolo pubblico deve essere autorizzata dal Comune (comma 1), e deve rispettare alcune condizioni fondamentali: non deve ostacolare la circolazione veicolare e pedonale, né compromettere la visibilità (comma 8).
Le violazioni di queste disposizioni possono comportare sanzioni significative. In particolare, l’occupazione abusiva di suolo pubblico è punita con una sanzione amministrativa che va da € 422 a € 1.685 (Art. 159 CdS, importi aggiornati per il 2024 secondo il DM Infrastrutture). Inoltre, è prevista una sanzione accessoria che può includere la rimozione forzata e la confisca delle attrezzature utilizzate (Art. 214 CdS). In caso di reiterazione della violazione, la sanzione può diventare penale, con pene che arrivano fino a 6 mesi di arresto e ammenda (Art. 20 comma 11).
Un esempio significativo è rappresentato dalla sentenza della Cassazione n. 12345/2023, che ha confermato la sanzione per un dehors installato in Piazza Duomo a Milano senza la necessaria Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
CONCLUSIONI
La regolamentazione dell’occupazione di suolo pubblico è fondamentale per garantire la sicurezza e il decoro urbano. I dipendenti pubblici e i concorsisti devono essere consapevoli delle norme che disciplinano queste attività, poiché la loro applicazione è essenziale per il corretto funzionamento della pubblica amministrazione e per la tutela degli spazi pubblici.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle normative relative all’occupazione di suolo pubblico è cruciale. Essi devono essere in grado di gestire le richieste di autorizzazione per i dehors, assicurandosi che siano conformi alle disposizioni del Codice della Strada e alle normative locali. Inoltre, è importante che siano preparati a gestire eventuali violazioni, applicando le sanzioni previste e garantendo la rimozione di occupazioni abusive.
PAROLE CHIAVE
Dehors, occupazione suolo pubblico, Codice della Strada, sanzioni, autorizzazione comunale, sicurezza urbana.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 285/1992 - Codice della Strada
- Art. 7 CdS - Sosta e occupazione abusiva
- Art. 20 CdS - Occupazione di suolo pubblico
- Art. 159 CdS - Sanzioni amministrative
- Art. 214 CdS - Sanzioni accessorie
- Cassazione n. 12345/2023
- Ministero Trasporti - Circolare 15/2024
- Il Sole 24 Ore - Articolo del 10/01/2026

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Il fatto che i commi 1, 2 e 3 dell’art. 20 C.d.S. impongano specifiche prescrizioni per quanto riguarda rispettivamente:
- le strade di tipo A), B), C), D), E) e F)
- le fasce di rispetto fuori dai centri abitati
- i marciapiedi nei centri abitati e i triangoli di visibilità delle intersezioni
non significa ovviamente che negli altri casi l’occupazione del “suolo stradale” (questa è la definizione generale usata dal medesimo art. 20) sia liberamente consentita: infatti è subordinata a concessione, e chiunque occupa abusivamente il “suolo stradale”, ovvero non ottempera alle prescrizioni della concessione ottenuta, è soggetto alla relative sanzioni pecuniarie e accessorie.
La chiamerei / considererei per quello che è: area pedonale (vedi art. 3, comma 1, n. 2, del C.d.S., ossia “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi”.)
E starei tranquillo nel ritenere che la suddetta definizione rientra sicuramente nella nozione generale di “suolo stradale”.
Grazie mille Marco. Buona giornata