Sanzione attività svolta senza titolo abilitativo

Buongiorno,
abbiamo ricevuto dalla Camera di Commercio la segnalazione riguardante un’attività artigianale di fabbricazione spettacoli viaggianti svolta senza titolo abilitativo, in particolare senza SCIA.
La Camera di Commercio stessa specifica che accanto all’attività verrà inserita la precisazione: attività svolta senza che sia stato prodotto alcun titolo abilitativo.

Ora, come SUAP, quali passi bisognerebbe seguire?
L’ Ente competente a sanzionare dovrebbe essere il Comune, ma è possibile procedere immediatamente alla sanzione (in caso affermativo, quale esattamente in assenza di regolamenti comunali al riguardo?) oppure è consigliabile procedere in ordine con:
-comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi degli artt. 7-8 L. 241/90, attività esercitata in assenza di Scia
-di conseguenza, dare la possibilità alla Ditta di regolarizzare l’attività tramite presentazione di SCIA (in questa casistica è consentito?) entro 10-15 gg dal ricevimento della comunicazione di avvio procedimento.

Grazie

Se non ricordo male scrivi dalla Lombardia.
Per le attività artigiane indicate dall’art. 4-bis del D.L.vo 222/2016 (tabelle B.I e B.II), introdotto dall’art. 12/12° comma del D.L. 19/2024, l’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. La Regione Lombardia ha dato attuazione alla suddetta norma con il D.d.s. 23 luglio 2024 - n. 11298.

La costruzione di giostre e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante dovrebbe rientrare nel codice Ateco 28.99.92, che non è tra quelli compresi nelle tabelle B.I e B.II.

Per le attività artigiane non comprese (come per tutte le attività economiche che non siano state specificamente escluse), in Lombardia è formalmente ancora in vigore quanto era stato previsto dall’art. 6, comma 1, della L.R. 11/2014: avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione sarebbero soggette a SCIA. Il fatto è, però, che la suddetta norma non ha previsto alcuna sanzione (né pecuniaria né accessoria) per chi omette di presentare la SCIA…

Per cui non c’è molto da ragionarci sopra, perché ogni conclusione sul “cosa fare in questi casi” sarebbe solamente una interpretazione soggettiva. Anche l’applicazione delle procedure previste dal comma 3 dell’art. 19 della legge 241/1990 apparirebbe del tutto impropria in quanto le stesse sono relative a situazioni in cui è stata presentata una SCIA, ma è stata accertata una carenza dei requisiti e dei presupposti previsti.
Forse la cosa migliore è rispondere alla CCIAA evidenziando le circostanze di cui sopra.
E’ evidente che si tratta di un’anomalia tutta lombarda, che verosimilmente si scontra con i principi di altre norme statali, ma… così è.

Il fatto che vi abbia scritto la CCIAA mi fa pensare che il caso in questione non rientra neppure nella violazione sanzionata dall’art. 11 della L.R. 73/1989 (esercizio dell’attività artigiana senza l’annotazione della qualifica nel registro delle imprese).

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