Sanzione CdS e comunicazione della società di noleggio

Buongiorno, a seguito di notifica di sanzione per violazione codice della strada ad una società di noleggio, quest’ultima ha inviato PEC con i dati dell’effettivo trasgressore che risiede in Svizzera. Gli stessi si ritengono manlevati. Le sanzioni trasmesse in Svizzera spesso e volentieri non possono essere riscosse. Ora notificheremo la sanzione anche all’effettivo trasgressore, ma secondo Voi, nel caso in cui questi non paghi la multa, potremo richiedere coattivamente le somme alla società di noleggio?
Ringrazio

Sanzioni Codice della Strada e Comunicazione da Parte delle Società di Noleggio

CONTENUTO

Quando un veicolo a noleggio commette un’infrazione al Codice della Strada (CdS), la procedura di gestione delle sanzioni segue un iter specifico. In primo luogo, il verbale di contravvenzione viene notificato alla società di noleggio, intestataria della targa del veicolo. Secondo l’articolo 126-bis del CdS, la società ha l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati del conducente entro 60 giorni dalla ricezione della notifica. Questa comunicazione è fondamentale per consentire l’applicazione della decurtazione dei punti dalla patente del conducente responsabile.

Qualora la società di noleggio non adempia a questo obbligo, è prevista una sanzione pecuniaria che varia da 291 a 1.166 euro. È importante notare che, una volta ricevuti i dati del conducente, l’autorità competente deve rinotificare la multa al conducente stesso entro 90 giorni. Questo allunga i tempi di gestione delle sanzioni, rendendo necessario un attento monitoraggio da parte delle società di noleggio e dei conducenti.

È fondamentale distinguere tra i termini di notifica e quelli di prescrizione. La notifica, infatti, può essere dilatata nel caso di veicoli a noleggio, mentre la prescrizione delle sanzioni segue un iter diverso e più rigoroso.

CONCLUSIONI

La gestione delle sanzioni per le infrazioni commesse con veicoli a noleggio richiede una particolare attenzione sia da parte delle società di noleggio che dei conducenti. La tempestività nella comunicazione dei dati del conducente è cruciale per evitare sanzioni e per garantire il corretto svolgimento delle procedure di notifica.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale comprendere le procedure legate alle sanzioni del CdS, in particolare per quanto riguarda i veicoli a noleggio. La conoscenza delle normative e delle tempistiche di comunicazione può rivelarsi utile non solo nella gestione delle proprie pratiche, ma anche nell’assistenza ai cittadini e nella consulenza in ambito amministrativo.

PAROLE CHIAVE

Sanzioni, Codice della Strada, comunicazione, società di noleggio, decurtazione punti, notifica, prescrizione.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis.
  2. Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1.

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No.
Le modifiche introdotte nell’art. 196 C.d.S. con la riforma del 2021 hanno risolto i dubbi preesistenti.

L’art. 196, comma 1, primo periodo, del C.d.S. ora recita: “Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione”.
(ricordiamo che l’art. 84 disciplina la locazione senza conducente)

Quindi, nei casi in questione, per quanto riguarda i soggetti tenuti al pagamento delle sanzioni relative a violazioni al C.d.S., abbiamo:

  • autore della violazione —> conducente del veicolo (ovviamente se identificato)
  • responsabile in solido —> locatario

Buongiorno e ti ringrazio Marco. Quindi a questo punto come devo procedere?

  1. Notifico il verbale al trasgressore (residente all’estero) indicato dal locatario e di nuovo al locatario come obbligato in solido?
  2. (oppure) Notifico il verbale solo al trasgressore (residente all’estero)?

Se quest’ultimo non dovesse pagare nei confronti di chi dovrò fare il recupero coattivo?
Scusami Marco, ma ho un pò di confusione.

Ho notato che la società di noleggio, oltre ad inviarmi i dati del trasgressore, ha proposto ricorso al Prefetto per il tramite del Comando.

Nel verbale relativo a violazioni amministrative sono solitamente individuati due soggetti:

  1. l’autore materiale della violazione, quindi nel caso in questione il conducente del veicolo (sempre che sia stato identificato);
  2. il responsabile in solido, quindi nel caso in questione il locatario del veicolo.

La società di noleggio vi avrà comunicato i dati del locatario del veicolo, cioè il soggetto che a loro risulta aver firmato il contratto di noleggio. Quindi formalmente voi avrete solo i dati del responsabile in solido. Come avete fatto ad accertare l’identità del conducente / autore materiale della violazione?

Come sempre, il verbale va notificato ad entrambi, a meno che non siano la stessa persona (nel qual caso basterà una sola notifica) o che il conducente sia sconosciuto.
E’ ovvio che le notifiche all’estero dovranno rispettare le convenzioni con lo Stato di destinazione.

Per quanto riguarda il recupero coattivo nei confronti di un soggetto residente all’estero, non sono in grado di fornirti informazioni.

Trasmettendo il ricorso al Prefetto, comunicherete che il verbale intestato alla società di noleggio è stato annullato e che la violazione sarà notificata al locatario del veicolo in qualità di responsabile in solido ai sensi dell’art. 196/1° comma C.d.S.

Grazie mille Marco, è tutto chiaro. Ho solo l’obbligato in solido (locatore) perchè si tratta di veicolo lasciato in divieto di sosta, quindi con contestazione non immediata per assenza del trasgressore. Tutto chiaro, grazie mille. Grazie di vero cuore