Sanzione disciplinare per inerzia art. 9-bis legge n. 241/90?

L’art. 9-bis della legge n. 241/90 reca scritto relativamente al responsabile che sostituisce il responsabile del procedimento in caso di inerzia della pubblica amministrazione che “Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare…”.
Non dice però A CHI comunica il nominativo. Diritto vorrebbe all’ufficio procedimenti disciplinari ma… perché la norma non lo specifica? A chi deve comunicarlo?

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