Sanzione giochi leciti

Carissimi,

la legge regione puglia n. 43/201- così come modificata dalla l.r. 21/2019, stabilisce:

a)…omissis……….

b) negli esercizi di cui alla precedente lettera a), (giochi di cui all’art. 6, c. 10, tulps) con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l’installazione di più di due apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadri ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei apparecchi;

La G.d.F., nel corso di un controllo delle sale gioco, ha rilevato che su una superficie di mq. 42 risultavano installati n. 4 apparecchi da gioco anziché 2, come stabilito dalla citata lett. b).

Ci ha trasmesso quindi il verbale di constatazione per l’applicazione delle relative sanzioni.

La legge reg. citata però non include questo caso, e pertanto, come dobbiamo agire, nel senso: quale sanzione applicare?

Vi ringrazio per la risposta e vi mando affettuosi saluti.

secondo me la regione Puglia non doveva prevedere un contingentamento in base alla superficie dato che si applica quello statale. Applicandosi quello statale, le sanzioni sono quelle previste dal D.D. 27/07/2011 e sono nella competenza dell’ADM

Carissimo Dr. Maccantelli,
Quindi, per quello che mi ha appena detto, noi come ufficio di p.l. cosa dobbiamo fare?
Rimandare il tutto alla G.di Finanza, facendo sapere appunto che la competenza per l’irrogazione della sanzione è di competenza dell’ADM?
La prego, mi dia una risposta perchè abbiamo già un sollecito.
Grazie.

Sì, la LR non prevede sanzioni per il caso specifico. Forse è un errore ma tant’è. In conclusione, si devono applicare le sanzioni del D.D. 27/07/2011 qualora sia violato il contingente lì previsto. Tali sanzioni non sono di competenza del Comune

La vicenda solleva questioni interessanti.

Sinceramente non so se una legge regionale in materia di installazione di giochi leciti può modificare i limiti previsti da un decreto direttoriale del MEF, e già questo sarebbe un buon tema per un tribunale amministrativo…

Per di più, la L.R. Puglia 21/2019, che ha modificato l’art. 7 della L.R. 43/2013, ha abrogato il comma 3 ed ha introdotto il nuovo comma 3-bis (che sarebbe quello violato nel caso in esame), ma si è dimenticata di aggiungere il comma 3-bis tra quelli per cui è prevista una sanzione. Non conosco nel dettaglio la disciplina regionale pugliese, ma già qui mi domando come sia possibile che in cinque anni dalla modifica nessuno si sia mai accorto di questa incongruenza…

Per venire al caso in questione:

Se la GdF ha operato correttamente, cioè secondo le norme della legge 689/81, all’esito del sopralluogo avrebbe dovuto contestare un verbale di accertamento in cui era indicata la norma che si riteneva violata (secondo loro, l’art. 7, comma 3-bis, della L.R. 43/2013). Inoltre, poiché la L.R. non prevede che per le sue sanzioni non sia ammesso il pagamento in misura ridotta, il verbale di accertamento avrebbe anche dovuto contenere l’importo dovuto per la possibilità di pagamento in misura ridotta, oltre alle modalità per addivenire allo stesso (e sul punto sarei curioso di sapere qual era l’importo del PMR indicato sul verbale…).

La fase successiva sarebbe stata la trasmissione del rapporto all’autorità competente (Comune) affinché, nel caso in cui non fosse avvenuto il pagamento in misura ridotta, la stessa avrebbe potuto procedere secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge 689/81.

E qui l’autorità competente non ha che due alternative: o ritiene fondato l’accertamento e procede con l’irrogazione della sanzione tramite ordinanza ingiunzione, o emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
Non è previsto che l’autorità competente restituisca il rapporto al mittente dicendogli di riformulare la violazione contestata in quanto la norma violata sarebbe stata un’altra…

Quindi, se nel caso in esame il protocollo seguito è stato effettivamente questo, l’autorità competente dovrebbe procedere all’archiviazione degli atti in quanto per la violazione contestata non è prevista alcuna sanzione.

Se invece, contrariamente a quanto previsto dalla legge 689/81, la GdF non ha proceduto alla contestazione di alcun verbale di accertamento ed ha inviato al Comune una mera segnalazione che semplicemente illustrava quanto rilevato, demandando di fatto al Comune l’avvio della procedura sanzionatoria tramite la notifica di un verbale di accertamento (non so a quale titolo…), direi che sia invece possibile rispedire gli atti al mittente precisando che: 1) la legge 689/81 non prevede questa procedura sanzionatoria, bensì quella che è stata sopra indicata; 2) in ogni caso, per la violazione ipotizzata non è prevista alcuna sanzione.