E’ VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE E LA VENDITA DI BEVANDE ALCOOLICHE AI MINORI
DI 18 ANNI PREVISTA DAL Decreto Legge Sicurezza n. 14/2017, COME VIENE SANZIONATA SE NEL PUBBLICO ESERCIZIO TALE AVVISO NON E ESPSOTO
GRAZIE
E’ VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE E LA VENDITA DI BEVANDE ALCOOLICHE AI MINORI
DI 18 ANNI PREVISTA DAL Decreto Legge Sicurezza n. 14/2017, COME VIENE SANZIONATA SE NEL PUBBLICO ESERCIZIO TALE AVVISO NON E ESPSOTO
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La mancata esposizione di cartelli pubblicitari autorizzati è considerata pubblicità abusiva e può comportare sanzioni pecuniarie significative. Le norme che regolano questa materia sono contenute nel Codice della Strada (CdS), in particolare negli articoli 23 e 23-bis.
In primo luogo, la pubblicità su strada o l’affissione esterna non autorizzata comporta una multa che varia da 357 a 2.000 euro per il committente (Art. 23, comma 11 CdS). In aggiunta, è prevista la rimozione immediata del cartello pubblicitario. Se il cartello non viene rimosso, l’ente proprietario della strada può intervenire, addebitando le spese di rimozione all’autore, al proprietario del terreno e al soggetto pubblicizzato.
Per quanto riguarda la pubblicità abusiva su suolo privato, il CdS prevede che l’ente competente possa emettere una diffida per la rimozione del cartello entro 10 giorni (Art. 23, comma 13-quater CdS). Se il cartello non viene rimosso, la sanzione può variare da 4.455 a 17.823 euro, con responsabilità solidale tra l’autore e il possessore del suolo.
È importante notare che, in caso di contestazioni, le norme locali possono influenzare le tariffe e le modalità di applicazione delle sanzioni, rendendo necessario un attento esame della normativa locale.
La mancata esposizione della cartellonistica autorizzata non è solo una questione di rispetto delle norme, ma può comportare sanzioni economiche significative e responsabilità legali. È fondamentale che i dipendenti della pubblica amministrazione e i concorsisti pubblici comprendano l’importanza di rispettare le normative vigenti per evitare sanzioni e garantire una corretta gestione della pubblicità sul territorio.
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle norme relative alla pubblicità è cruciale. Essi devono essere in grado di identificare situazioni di pubblicità abusiva e di applicare le sanzioni previste dalla legge. Inoltre, è fondamentale che siano informati sulle procedure di rimozione e sulle responsabilità legali che possono derivare dalla mancata osservanza delle normative.
Pubblicità abusiva, cartellonistica, sanzioni, Codice della Strada, responsabilità, ente pubblico.

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Considerato qual era il quesito, la risposta dell’I.A. è ancora una volta imbarazzante; ma la prima frase, almeno, ci regala un momento di ilarità con il suo umorismo paradossale: “La mancata esposizione di cartelli pubblicitari autorizzati è considerata pubblicità abusiva e può comportare sanzioni pecuniarie significative”. Fantastico… 
Per venire alla domanda, non ho ben capito se chiedi:
quale sarebbe la sanzione per chi non espone il cartello di divieto di vendita / somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, oppure
quale sarebbe la sanzione se viene violato il divieto di vendita / somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, ma nel locale non è esposto il cartello di cui sopra.
Per quanto riguarda il punto 1: non mi risulta che esista alcun obbligo di esposizione del cartello in questione (e quindi nessuna sanzione se il locale non lo espone). Esiste l’obbligo di esporre le cosiddette “tabelle alcolimetriche” previste dal comma 2-quater dell’art. 6 del D.L. 117/2007, ma solo per i titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2 che proseguano la propria attività oltre le ore 24.
Per quanto riguarda il punto 2: non esistendo alcun obbligo di esposizione del cartello in questione, la sua assenza è irrilevante ai fini della contestazione delle sanzioni previste per chi vende / somministra bevande alcoliche ai minori di anni 18.
La vendita per il consumo sul posto (= somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell’art. 689 C.P., se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, e ai sensi del nuovo art. 14-ter della legge n. 125/2001, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età.