Sanzione mancata esposizione dei prezzi - competenza accertamento-contestazione

Ciao Simone,
Navigando su internet ho trovato un articolo concernente l’accertamento delle violazioni di cui al d.lgs 114/98 in materia di disciplina del commercio, in particolare, di un verbale elevato dalla G.di F. presso un esercizio commerciale per la mancata esposizione dei prezzi nella vetrina.
Sostiene l’autore : molto spesso la Guardia di Finanza, contestualmente all’esecuzione dei controlli tendenti alla verifica della regolare e corretta emissione di scontrini e/o ricevute, procedono anche alla verifica della corretta osservanza delle disposizioni dell’art. 23 del Decreto Legge n. 269/03 (convertito nella L. n. 326/03), relativo alla “Lotta al carovita”, nonché all’accertamento delle violazioni di cui al Decreto legislativo n. 114/98 in materia di disciplina del commercio*,* con specifico riguardo all’art. 14 relativo all’obbligo di indicazione dei prezzi di vendita dei prodotti esposti al pubblico.
In siffatti verbali, ritiene l’autore, di poter ravvisare alcuni aspetti privi di fondamento giuridico e, quindi, illegittimi.
Ai sensi della richiamata l. 326/2003, la G. di F. ha il compito di rilevare i “prezzi al consumo” in modo da poter procedere alla revisione degli studi di settore “relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi”.

Detta norma, per come è formulata, non consente, né legittima, la Guardia di Finanza ad elevare processi verbali di accertamento e contestazione di infrazione ai sensi delle norme vigenti (L. n. 689/81, art. 13, concernente l’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa), ma risulta esclusivamente mirata ad acquisire elementi per provvedere alla revisione degli studi di settore.
Cosa ne pensa caro Simone? Corrisponde a vero quanto sopra riportato? Quindi la G.d.F. può o non può sanzionare un esercente per mancata esposizione dei prezzi?
Grazie in anticipo e tanti saluti.

A parere mio, in assenza di una norma che detti in modo specifico quale sia l’organo accertatore, ogni polizia giudiziaria o facente i compiti ha facolta di accertartare e contestare illegittimità amministrative semplici come quelle che citi. Non è richiesta una particolare capacità tecnica