Siamo in Veneto - La P.L. in data 11/05/2026 ha sanzionato un titolare (è unico proprietario di una SRL e amministratore/socio unico, praticamente solo lui nessun altro socio) di un esercizio commerciale (media struttura di vendita, in parte non alimentare e in parte alimentare) perché privo dei requisiti professionali art. 71 comma 6 D.Lgs. 59/2010. Nel verbale è prevista anche la chiusura dell’attività quale sanzione accessoria (con successivo provvedimento).
Si premette che il titolare aveva presentato correttamente una “Comunicazione di subingresso in esercizio di commercio di media struttura di vendita” in data 27/03/2024 nella quale veniva indicato un soggetto terzo quale preposto in possesso dei requisiti professionali.
Il preposto, però, a far data dal 31/08/2025 aveva dato le dimissioni volontarie ed il titolare non aveva comunicato al Comune il nominativo di altro preposto o il proprio possesso dei requisiti professionali.
Il titolare ha presentato memorie difensive dicendo, tra l’altro, che alla data del sopralluogo (11/05/2026) possedeva i requisiti professionali perché aveva esercitato commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande alcoliche in media struttura di vendita dal 01/04/2024 (attività secondaria esercitata nella sede legale come da visura camerale ordinaria) ovvero ai sensi dell’art. 71 comma 6 lett. b) del D.Lgs. 59/2010 aveva “esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel settore alimentare o ne settore della somministrazione di alimenti e bevande” e 6 bis ove è previsto “sia per imprese individuali che società, ovvero [i requisiti professionali di cui al comma 6] devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale”.
Pertanto affermava che, in quanto titolare e proprietario, alla data della sanzione possedeva i requisiti.
Quindi, il titolare possiede i requisiti? Quali controlli dovrei effettuare? Cosa dovrei richiedere al titolare per dimostrare il possesso dei requisiti professionali? L’attività è da chiudere? Come dovrei procedere?
Analizzando la situazione dal punto di vista istruttorio (Veneto - D.Lgs. 59/2010, D.Lgs. 114/1998, L.R. Veneto 50/2012 e L. 689/1981), la memoria del titolare contiene vizi logico-giuridici decisivi.
1. Il titolare possiede i requisiti professionali?
No, alla data dell’accertamento (11/05/2026) il titolare NON possedeva i requisiti professionali.
L’argomentazione difensiva del titolare è errata per le seguenti ragioni:
Mancanza del quinquennio e del biennio minimo: L’art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. 59/2010 richiede di aver esercitato l’attività per almeno 2 anni nel quinquennio precedente. Tra il 01/04/2024 e l’11/05/2026 sono decorsi solo 25 mesi e 10 giorni complessivi.
Il cortocircuito logico (L’attività non era legittimamente “esercitata in proprio”):
Dal 01/04/2024 al 31/08/2025 (17 mesi): l’attività è stata esercitata mediante il preposto terzo.
Dal 31/08/2025 all’11/05/2026 (8 mesi e 11 giorni): il preposto ha rassegnato le dimissioni. In questo periodo l’attività è proseguita in carenza assoluta del requisito professionale obbligatorio, configurando un esercizio abusivo del settore alimentare.
L’attività svolta in violazione di legge non può formare né maturare l’esperienza professionale valida ai sensi dell’art. 71. Pertanto, gli 8 mesi privi di preposto non sono computabili.
Calcolo dei periodi utili: Anche volendo considerare il periodo con preposto (17 mesi), il titolare non raggiunge la soglia minima di 24 mesi (2 anni) richiesta dalla legge.
2. Quali controlli effettuare e cosa richiedere al titolare?
Per sostenere la contestazione nelle controdeduzioni e nell’eventuale ordinanza ingiunzione/provvedimento finale:
Controlli d’ufficio
Visura Camerale Storica ed Estratto CCEE: Verificare le date esatte di iscrizione, avvio attività e recesso del preposto presso il Registro Imprese.
INPS / INAIL (Sportello Unico / Verifiche d’ufficio): Verificare l’effettivo inquadramento del titolare (se ha versato contributi come socio lavoratore o amministratore con mansioni operative alimentari o se era solo socio di capitale).
Fascicolo SUAP: Controllare la data di protocollazione delle dimissioni del preposto e la presenza di eventuali altre comunicazioni.
Documentazione da richiedere formalmente al titolare
Documentazione probatoria sui requisiti (titoli di studio/corsi): Richiedere di esibire eventuale attestato di corso professionale abilitante (SAB/REC) o diploma/laurea idoneo (Allegato alla Circ. MiSE 3642/C / DGR Veneto).
Busta paga/Inquadramento INPS del quinquennio precedente: Per verificare se possedeva aliunde la qualifica (es. dipendente qualificata o coadiutore presso altri esercizi alimentari nei 5 anni antecedenti).
Dimissioni del preposto: Copia della comunicazione/lettera di dimissioni del preposto del 31/08/2025 per attestare la data esatta di cessazione del rapporto.
3. L’attività è da chiudere?
Sì, la vendita di prodotti alimentari deve essere immediatamente sospesa/chiusa.
Trattandosi di una media struttura di vendita promiscua (alimentare e non alimentare):
La chiusura/sospensione coattiva riguarda esclusivamente il settore alimentare (vendita e somministrazione se presente).
Il settore non alimentare può continuare l’attività, in quanto l’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 prescrive i requisiti professionali solo per il settore alimentare.
4. Come procedere (Procedimento amministrativo step-by-step)
A. Gestione delle Memorie Difensive (ex art. 18 L. 689/1981)
Valutazione e Rigetto: Redigere la relazione motivata di rigetto delle memorie difensive, evidenziando il mancato raggiungimento del requisito temporale dei 2 anni e l’inapplicabilità del periodo svolto senza preposto.
Emissione Ordinanza Ingiunzione: Il Responsabile del SUAP/Commercio emette ordinanza di ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria relativa al verbale di contestazione elevato dalla P.L.
B. Provvedimento sulla Prosecuzione dell’Attività (SUAP)
Ordinanza di Chiusura/Divieto di Prosecuzione Attività Alimentare:
Emanare un’Ordinanza dirigenziale di immediata sospensione/chiusura dell’attività commerciale limitatamente al settore alimentare fino al formale inserimento di un nuovo preposto idoneo o all’adeguamento dei requisiti.
Assegnare un termine congruo (es. 30 giorni) per la presentazione di una nuova SCIA/Comunicazione con la nomina di un preposto qualificato.
Specificare che, decorso inutilmente il termine senza adeguamento, si procederà alla decadenza/revoca del titolo abilitativo per la parte alimentare.
Notifica e Notifica alla P.L.: Notificare l’ordinanza al titolare e trasmetterla alla Polizia Locale per la verifica dell’ottemperanza (con apposizione di sigilli sul raggio espositivo alimentare se necessario o verifica di non vendita).
Comunicazione agli Enti: Notificare il provvedimento all’AULSS competente e alla Camera di Commercio.