Sanzione per mancata pulizia terreno ed incendio

Dottor Chiarelli buongiorno, vorrei proporle un quesito. Nel caso di un terreno intestato a più persone, che è stato percorso dal fuoco per mancata manutenzione, la sanzione prevista dalla legge regionale si applica, ai sensi dell’art. 5 della legge 689/1981, a ciascun intestatario, oppure si applica l’art. 6 in merito all’obbligazione in solido?

Se non ricordo male Lei aveva già risposto ad un quesito simile dicendo che si applica l’articolo 5.

La legge regionale nulla dice in merito (L.R. Puglia n. 38/2016).

La ringrazio Dottore.

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 689/1981, la sanzione amministrativa si applica individualmente e a ciascun cointestatario che abbia concorso nella violazione omissiva (ovvero nell’inottemperanza all’obbligo di manutenzione/pulizia del terreno).

L’articolo 6 sulla responsabilità in solido regolamenta tutt’altra fattispecie e non sostituisce l’art. 5.

Per quale motivo si applica l’Articolo 5 (Concorso di persone)

L’art. 5 della L. 689/1981 stabilisce il principio per cui:

“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta…”

Trattandosi di un obbligo di condotta (la manutenzione del fondo e la realizzazione delle fasce protettive previste dalla L.R. Puglia 38/2016 e dalle correlate ordinanze sindacali/dichiarazioni di stato di grave pericolosità), tutti i comproprietari sono contestualmente titolari del dovere giuridico di provvedere alla cura del bene.

L’omessa manutenzione è un’infrazione omissiva addebitabile a ciascun cointestatario. Di conseguenza:

  1. Ogni cointestatario è autore della violazione omissiva.

  2. A ciascun cointestatario va notificato un autonomo verbale di contestazione recante l’importo della sanzione edittale (o del pagamento in misura ridotta).

  3. Ciascun comproprietario sarà tenuto a pagare l’importo della sanzione propria (gli importi non si dividono tra i proprietari, né il pagamento di uno estingue la sanzione degli altri).

Perché l’Articolo 6 (Obbligazione in solido) non si applica tra i comproprietari esecutori

L’art. 6 della L. 689/1981 contempla la responsabilità solidale, ma la applica a figure distinte che garantiscono per l’autore materiale (es. il proprietario del bene per il fatto commesso dall’usufruttuario o dal conduttore/affittuario, oppure il datore di lavoro per il dipendente).

In caso di comproprietà:

  • I cointestatari non sono responsabili in solido tra loro in qualità di co-esecutori dell’omissione: ciascuno è responsabile a titolo personale ex art. 5.

  • L’articolo 6 entrerebbe in gioco unicamente laddove il terreno fosse, ad esempio, condotto da un terzo (affittuario) che non ha effettuato la pulizia: in quel caso l’affittuario risponderebbe ex art. 5 come autore dell’omissione, mentre i comproprietari risponderebbero ex art. 6 in solido con l’affittuario per il pagamento della sanzione di quest’ultimo.

In sintesi

  • Verbale/Sanzione: Ciascun comproprietario riceve la notifica dell’infrazione ed è tenuto al pagamento dell’intera sanzione prevista (ex art. 5 L. 689/1981).

  • Nessuna sanzione “unica” condivisa: Non si applica un’unica sanzione da dividere in quote pro-indiviso, né il pagamento effettuato da un comproprietario libera gli altri dalla propria responsabilità personale.

Gent.mo Dottor Chiarelli, la ringrazio per la risposta.

In merito a tali verbali ho, se possibile, un altro quesito.

In un terreno percorso dall’incendio, da visura, sono emersi 7 comproprietari di cui due deceduti.

Ora gli altri comproprietari chiedono per quale motivo non sono stati multati gli eredi.

Ma secondo Lei, io ero tenuto ad indagare per individuare gli eredi se sulla visura camerale nulla appare, non conoscendo se l’eredità è stata accettata o se ci sono quote di legittima etc?

Altrimenti, secondo Lei, a chi avrei dovuto chiedere tali informazioni? ed ero tenuto a farlo?

Grazie mille Dott. Chiarelli