Sanzione per utilizzo denominazione agriturismo senza titolo abilitativo

Buongiorno,
l’Ufficio Tributi dell’Ente mi ha segnalato che un cittadino, nei confronti del quale sono stati emessi avvisi di accertamento Imu annualità pregresse per vari immobili, impugnati, pubblicizzava su Google tali immobili con la dizione “Agriturismo” senza averne titolo. Da Google l’ufficio ha scaricato foto pubblicate in data 2015 e recensioni ,che fanno riferimento ad attività di “Agriturismo XXXXX”. In questo caso, dato che dalla documentazione scaricata da internet, risulta un utilizzo improprio della denominazione dal 2015 al 2020, anno nel quale il cittadino ha provveduto ad iscrivere la sua piccola azienda agricola e a presentare la scia per inizio attività agrituristica, è possibile irrogare la sanzione amministrativa art. 24 comma 2 della L.R.T. 30/2003?
Se si, il provvedimento da chi deve essere emesso, dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale o dal Responsabile Suap?
E’ possibile avere un fac simile di tale provvedimento?
Naturalmente dopo gli avvisi di accertamento, il cittadino ha provveduto a cancellare le date di inserimento su Google della documentazione fotografica, ma rimangono quelle stampate, le recensioni e su alcuni siti è ancora possibile visualizzare pubblicità dell’agriturismo negli anni prima del 2020.

In teoria sì però è da vedere la questione della “prescrizione”. La contestazione deve essere notificata entro 90 dall’accertamento. In sintesi, l’accertamento è quando la PA acquisisce la piena conoscenza dell’illecito (casa diversa dal momento in cui è stato commesso). Dalla data di commissione della violazione decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all’art. 28 della legge 689/81 (5 anni).
L’accertamento sarà fatto dalla PM. L’autorità competente sarà il dirigente comunale individuato come competente. Le fasi sono quelle della legge 689/81. Vedi anche la LR toscana 81/2000

Non conosco nel dettaglio la disciplina regionale toscana, ma sulla base della semplice lettura dell’art. 24/2° comma della L.R. 30/2003 avrei qualche dubbio sulla possibilità di contestazione tout court della sanzione di cui sopra senza che siano stati effettuati accertamenti più approfonditi.

La norma in oggetto, infatti, si applica a «chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico senza avere l’autorizzazione di cui all’articolo 8 in quanto privo dei requisiti soggettivi per richiederla».

Non sarebbe sufficiente, quindi, l’utilizzo abusivo della denominazione di agriturismo in mancanza di autorizzazione, ma sarebbe specificamente richiesto che il “trasgressore” sia privo dei requisiti soggettivi per richiederla (che sarebbero quelli indicati nell’art. 8/3° comma della L.R.).

Sì, la legge regionale, da questo punto di vista lascia qualche dubbio. L’art. 24 comma 1 punisce l’IMPRENDITORE AGRICOLO che esercita una o più attività agrituristiche senza abilitazione.

Il comma 2 punisce chi si spaccia per agriturismo ma non neanche un imprenditore agricolo: privo dei requisiti SOGGETTIVI per ottenere l’abilitazione. Vendi anche l’obbligazione: pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo

Tra l’altro il soggetto in questione all’epoca 2015-2020 era un libero professionista che aveva dato in affitto agricolo i 2 ha di sua proprietà. Quindi sicuramente non aveva neanche i requisiti per essere un imprenditore agricolo.