Sanzione Regolamento Comunale fissata solo nel massimo edittale : è corretto che il pagamento in misura ridotta sia indicato nel terzo

Buongiorno
Il nostro Legislatore Comunale, nell’obiettivo di sanzionare in modo particolarmente pesante alcune fattispecie di violazioni ambientali, ha ritenuto di fissare l’importo nel massimo (500€) senza prevedere il minimo.

A me pare strano che si possa vincolare l’Autorità competente a ricevere il rapporto nella determinazione della sanzione in caso di mancato pagamento in misura ridotta, perché verrebbe meno lo scopo di “personalizzare” la sanzione in virtù della specifica disposizione della 689/81.

Altro problema è che il verbale di accertamento e contestazione, ove viene indicato l’importo, deve anche riportare l’importo per l’estinzione con pagamento in misura ridotta.
Ciò premesso, stante l’assenza del minimo, risulta corretto indicare un terzo ( € 166,66) quale importo per il pagamento in misura ridotta, come ha suggerito anche la Cassazione nel 2005?
Ringrazio
Giuseppe

Riporto per comodità i commi 1 e 2 dell’art.16 della 689:

c.1 E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi e’ stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

c.2 Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo’ stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle
disposizioni del primo comma.

Dunque se non è stata usata la possibilità in deroga prevista dal comma 2, per estinguere illecito in misura ridotta bisogna rifarsi alla regola generale del c.1, dunque un terzo dell’importo (che vale come massimo non essendo indicato il minimo).
Poi in sede di ordinanza se non paga, l’Autorita’ seguirà i criteri dell’art.11

Grazie Roberto per la conferma della mia posizione.

Rimane, tuttavia il dubbio se, in sede di ordinanza, l’Autorità competente possa, comunque, determinare l’importo diverso dal massimo, visto che non è stato previsto il minimo.

Alla fine, non è un problema dell’Agente accertatore, ma è per capire se è corretto non prevedere un minimo ma solo il massimo.

Mi spiego meglio: è corretta la metodologia utilizzata dal Consiglio Comunale nell’indicare il solo massimo per una determinata fattispecie sanzionatoria?

Per come è formulato l’art.16 c.2 direi di no, andava indicato minimo e massimo edittale.
Ma anche se non ci fosse tale disposizione, è il buon senso che dovrebbe prevalere, lo stesso che spesso manca anche nel legislatore nazionale quando determina anche gli importi (sembrano non conoscere la regola del doppio del minimo e del terzo del massimo per cui vengono spesso importi assurdi con i decimali).

La sanzione è determinata SOLTANTO dalla legge e per le violazioni dei regolamenti comunali varia da 25 a 500 euro.

La GIUNTA può determinare l’entità del PMR in misura diversa da quella della 689, solo questo.

Quindi se la GIUNTA ha stabilito l’entità del PMR in 500 euro questo è valido (ammesso che la delibera non sia illegittima per violazione del principio di proporzionalità).

Tuttavia in questi casi è EVIDENTE l’assurdità della disposizione per cui nessuno (ragionevole) pagherà in misura ridotta sapendo che:

  1. comunque vada al massimo paga comunque 500 euro
  2. può essergli applicata una sanzione inferiore
  3. la sanzione può prescriversi

SUGGERIREI all’ente di ristudiare la 689 - norma spesso poco conosciuta e fraintesa

Se non ho capito male nel regolamento non si indica il PMR in 500 euro ma la sanzione applicabile (massimo edittale).
A meno che non avessero appunto voluto indicare ex art.16 c.2 la sanzione ridotta in 500 euro (tra i limiti 25-500).
Ad ogni modo riporto il link ad una storica quanto poco conosciuta circolare (non vincolante per il legislatore che spesso la ignora).

:point_down:
https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=19840123&numeroGazzetta=22&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=5&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0&rangeAnni=

ammesso che non sia illegittima…
ma hanno senso sanzioni sui regolamenti comunali di igiene magari un po datati che ci sono? tipo “se l’estetista ha una attività sudicia è punito dai 50 ai 300 euro?” magari in un linguaggio migliore o più alambiccoso… ipoteticamente varrebbe dal negozio senza requisiti a la semplice sporcizia che vista da occhi diversi potrebbe definirsi in un cumulo di polvere sull’angolo, e naturalmente la fattispecie descritta non sarà “chi apre il negozio senza scia”, ma “la mancata decenza nell’igiene dell’attività” (che nel 2022 è francamente a volte poco traducibile)

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