Buongiorno
Il nostro Legislatore Comunale, nell’obiettivo di sanzionare in modo particolarmente pesante alcune fattispecie di violazioni ambientali, ha ritenuto di fissare l’importo nel massimo (500€) senza prevedere il minimo.
A me pare strano che si possa vincolare l’Autorità competente a ricevere il rapporto nella determinazione della sanzione in caso di mancato pagamento in misura ridotta, perché verrebbe meno lo scopo di “personalizzare” la sanzione in virtù della specifica disposizione della 689/81.
Altro problema è che il verbale di accertamento e contestazione, ove viene indicato l’importo, deve anche riportare l’importo per l’estinzione con pagamento in misura ridotta.
Ciò premesso, stante l’assenza del minimo, risulta corretto indicare un terzo ( € 166,66) quale importo per il pagamento in misura ridotta, come ha suggerito anche la Cassazione nel 2005?
Ringrazio
Giuseppe