Buongiorno.
E’ discrezionale o obbligatorio adottare e da parte di chi (Sindaco o Dirigente) le sanzioni accessorie del ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell’esercizio fino ad adempimento dell’ordine, previste dalla legge 94/2009 art. 3 comma 16, in tema di occupazione abusiva di suolo pubblico?
Visto che si usa sempre il termine “possono adottare”, le sanzioni accessorie in generale sono provvedimenti facoltativi o obbligatori?
Se non si adottano ne va data motivazione, per trasparenza e nell’interesse pubblico?
E se dalla mancata adozione ne deriva un danno a persone e cose chi ne risponde?
Un pò come nel penale quando si adotta una misura cautelare reale o coercitiva per impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori.
Grazie per la risposta
- spetta al Dirigente
- Si tratta di provvedimento cautelare (non sanzione accessoria) finalizzato alla messa in sicurezza
- la valutazione è ampiamente discrezionale e difficilmente sindacabile se non per manifesta illogicità
- teoricamente è possibile il risarcimento del danno
- Fatti salvi i provvedimenti dell’autorita’ per motivi di ordine
pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti
dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il
sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane
o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo,
possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a
spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di
commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento
dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea
garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
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In campo amministrativo quali sono, nella sostanza, gli elementi che distinguono una sanzione accessoria da provvedimento cautelare?
CAUTELARE prescinde da responsabilità. Se stai facendo un concerto senza licenza ti faccio chiudere a prescindere … Si possono adottare provvedimenti cautelari anche extra legem (tipiche le ordinanze sindacali)
ACCESSORIA segue alla applicazione di una sanzione principale. Vige lo stretto principio di legalità
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