In occasione della predisposizione di una ordinanza ingiuntiva per omesso pagamento di una violazione amministrativa redatta ai sensi della L. 689/81 ci si avvede che la violazione originaria, commessa da un soggetto titolare di ditta individuale è stata in realtà notificata solo al tragressore-persona fisica e non anche all’obbligato in solido, ossia alla ditta individuale. In un altro caso, ci si è accorti che la notifica si è perfezionata solo alla società quale soggetto obbligato in solido) e non al trasgressore.
Partendo dal fatto che la L. 689/81 prevede, all’articolo 6 c. 3, che "… Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore é obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta" e, inoltre, che la medesima disposizione, all’articolo 14 commi 1 e 2, che "… La violazione, quando é possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e’ avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati…"
ci si chiede, se la carenza di notifica in capo all’obbligato - fermo il fatto che, in caso di ditta individuale, il trasgressore difficilmente potrebbe invocare che la propria di “impresa” non sia venuta a conoscenza dell’esistenza della violazione - l’ordinanza emessa sarebbe comunque corretta oppure si debba anche in via precauzionale, procedere con archiviazione della violazione.