Sanzioni amministrative

Buongiorno,
avrei dei dubbi sulla quantificazione della sanzione da applicare nell’emanazione di ordinanza ingiunzione: si può decidere discrezionalmente tenendosi chiaramente sempre nella fascia tra minimo e massimo?
Mi spiego: se ho un verbale che prevede come pagamento di misura ridotta il doppio del minimo che corrisponde a 154 euro più le spese di procedura, dal trasgressore sono state presentate memorie difensive che comunque non permettono di emettere ordinanza di archiviazione.
Nell’ ordinanza ingiunzione che andrò a scrivere posso, ad esempio, mettere come pagamento 200 euro visto che non ha pagato in misura ridotta e, quindi, alzare l’importo senza uno specifico criterio matematico?
Inoltre le volevo chiedere: si potrebbe anche confermare l’importo scritto nel verbale? Oppure meglio non farlo?

Nella determinazione della somma da indicare in ordinanza ingiunzione NON si ha libertà assoluta ma si devono applicare questi criteri previsti dall’art. 11 della l. 689

Art. 11. Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche

Ok, grazie ma tenendo conto dei criteri ai sensi dell’art 11 nella fascia tra minimo e massimo l’importo può essere determinato discrezionalmente? Inoltre è possibile confermare come sanzione il pagamento in misura ridotta tenendo conto di quei criteri oppure no?

DISCREZIONALMENTE non significa “a caso” o “a sensazione”, si dovrà ragionare per ciascuno dei criteri. NON è una valutazione automatica, meccanica, ma si dovrà motivare la scelta.
“Confermare” il pagamento in misura ridotta è una STUPIDATA (anche se la prassi più diffusa) in quanto è la NEGAZIONE dell’applicazione dei criteri dell’art. 11. E’ una palese violazione della l. 689/1981 anche se come detto applicata da moltissimi proprio per ignoranza della legge 689.