Sanzioni LR 62/2018

Buongiorno.
In riferimento alla Legge Regione Toscana 62/2018 avrei bisogno di confrontarmi in merito alla competenza dell’applicazione delle sanzioni che sono indicate all’ultimo capo.
In particolare le comunicazioni per tardiva comunicazioni di cessazione art 95, non sono indicate nelle casistiche delle sanzioni previste dalla LR 62/2018, ma sono soggette alle sanzioni di cui alla LR 81/2000 e L689/1981. A chi spetta rilevare la sanzione?
Diverse volte si è discusso l’argomento e il SUAP non è competente nel rilascio di sanzioni, mi chiedo tuttavia se la competenza è del Comune o di un Ente esterno(CCIAA?).
Grazie.

Ne abbiamo parlato nel vecchio forum. La LR 62/2018, nonostante anche gli aggiornamenti che ha avuto proprio negli articoli che riguardano le sanzioni, non prevede la sanzione per mancata comunicazione di cessazione. Quindi, ancora prima di parlare di competenza occorre constatare che la sanzione non esiste. Sono proprio i principi normativi della legge n. 689/81 a impedire l’applicazione di sanzioni non espressamente ed esplicitamente previste dalla legge. Si vede che la regione ha reputato la fattispecie come non meritevole di una sanzione amministrativa.

Qualora vi fosse una sanzione, sarebbe di competenza della c.d. amministrazione attiva. In questo caso sarebbe dell’amministrazione comunale, in particolare nel dirigente del servizio competente secondo il regolamento degli uffici e dei servizi (ufficio commercio se c’è). Potrebbe essere anche il SUAP qualora abbia, in sé, le competenze dell’ufficio commercio.

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