un utente vuole iniziare un attività di massaggi di esclusivo benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio. Essa non possiede i requisiti professionali di estetista.
Per massaggi di esclusivo benessere è prevista SCIA senza necessità di possedere il titolo di estetista.
Nel caso della Sauna e bagno turco ho visto che rientra tra degli apparecchi elettromedicali dell’allegato A della legge 1/1990.
A vostro pare come devo trattare questa richiesta?
In ambito di disciplina delle attività di estetista e benessere, la coesistenza di massaggi esclusivamente rilassanti/occidentali (non curativi né estetici in senso stretto) e di attrezzature quali sauna, bagno turco e idromassaggio rappresenta uno dei nodi giurisprudenziali e amministrativi più complessi e dibattuti a livello comunale e regionale.
L’inquadramento corretto della fattispecie richiede una valutazione distinta delle singole componenti dell’attività.
1. Inquadramento dei Massaggi di Esclusivo Benessere
Natura dell’attività: I massaggi non curativi, non terapeutici e non estetici (es. massaggi olistici, rilassanti, orientali, svedesi) rientrano nell’ambito della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Professioni non organizzate in ordini o collegi).
Titolo abilitativo e requisiti: Non richiedono la qualifica professionale di estetista ai sensi della Legge 1° gennaio 1990, n. 1.
Procedimento: Per l’avvio è di norma sufficiente una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata al SUAP comunale per “attività di massaggi di esclusivo benessere” o “operatore olistico/del benessere”, unita al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di destinazione d’uso dei locali prescritti dai regolamenti comunali ed edilizi.
2. Trattamento di Sauna, Bagno Turco e Idromassaggio
Il punto critico riguarda l’utilizzo delle apparecchiature della zona wet/spa.
Scheda n. 13 della Legge 1/1990 (Allegato A): La Scheda n. 13 inserisce espressamente la “Sauna e bagno turco” tra le apparecchiature elettromeccaniche utilizzabili per l’attività estetico-professionale.
Orientamento giurisprudenziale e ministeriale di riferimento:
La giurisprudenza amministrativa e diverse circolari ministeriali (compresi i pareri del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute) hanno chiarito a più riprese che l’uso di apparecchiature complesse e strutturate volte al miglioramento estetico o alla modificazione dell’organismo (inclusi i trattamenti idroterapici e termici a scopo estetico o modellante) è riservato al soggetto in possesso della qualifica di estetista.
Se le attrezzature (sauna, bagno turco, vasche idromassaggio professionali) vengono messe a disposizione per finalità estetiche, rimodellanti o dimagranti, l’attività rientra appieno nella disciplina dell’estetica (L. 1/1990), richiedendo obbligatoriamente la presenza di un responsabile tecnico qualificato.
3. Le Due Alternative Procedurali per la Gestione della Pratica
A seconda dell’organizzazione dell’attività proposta dall’utente, la richiesta può essere trattata in due modi:
Scenario / Soluzione
Requisiti Professionali
Prescrizioni e Limiti Amministrativi
Opzione A: Attività di benessere semplice (Senza Estetista)
Non richiesta la qualifica di estetista
• Si presenta SCIA per massaggi rilassanti/olistici ex L. 4/2013.
• Non è possibile installare o utilizzare le apparecchiature rientranti nell’Allegato A della L. 1/1990 (sauna/bagno turco) o trattamenti estetici strumentali.
• L’offerta è limitata esclusivamente a tecniche manuali rilassanti.
Opzione B: Struttura Integrata con Zona Benessere/SPA (Con Estetista)
Obbligatoria la presenza di un Responsabile Tecnico Estetista
• Si presenta SCIA per attività di estetista (o centro benessere con prestazioni estetiche).
• L’utente, pur non possedendo i requisiti in prima persona, può avviare l’attività assumendo o nominando un responsabile tecnico qualificato ai sensi della L. 1/1990.
• Consente l’utilizzo legittimo di sauna, bagno turco, idromassaggio e macchinari.
4. Eccezione: Uso Promiscolo o Ricettivo (Palestre, Hotel, Centri Termali)
Se la sauna/bagno turco viene messa a disposizione esclusivamente come servizio accessorio e ricreativo/finitore all’interno di un impianto principale diverso (es. palestra, struttura ricettiva, centro sportivo) senza la somministrazione di trattamenti estetici individuali o massaggi estetici legati all’uso delle macchine:
Molti Regolamenti Comunali sull’Attività di Estetista e Acconciatore disciplinano le “aree benessere collettive” richiedendo comunque la conformità igienico-sanitaria (ASL/USL) e la presenza di personale di sorveglianza, pur non configurandole sempre come centri estetici puri.
Tuttavia, in presenza di un’attività focalizzata sui massaggi individuali, la contestuale presenza di sauna e bagno turco porta quasi sistematicamente gli organi di vigilanza (ASL e Polizia Locale) ad assimilare la struttura ad un centro di estetica e benessere soggetto alla Legge 1/1990.
Raccomandazione Operativa per l’Istruttoria SUAP / Consulenza
Verificare il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di estetista e centro benessere: Ogni Comune recepisce le linee guida regionali specificando se l’uso di sauna e bagno turco richieda tassativamente la qualifica di estetista.
Richiedere Integrazione o Chiarimento all’Utente:
Se l’utente non intende avvalersi di un estetista qualificata, occorre conformare la SCIA escludendo le apparecchiature dell’Allegato A della L. 1/1990.
Se l’utente intende mantenere la zona SPA (sauna/bagno turco), occorre comunicare la necessità di nominare un Responsabile Tecnico in possesso della qualifica professionale ex L. 1/1990.
Al netto di eventuali leggi regionali “creative”, le discipline del benessere, se davvero non è un’attività estetica dissimulata, non hanno una normativa propria. Sono di libero esercizio. Una eventuale SCIA ai sensi di quale norma sarebbe imponibile? La sua omissione ai sensi di quale norma sarebbe sanzionabile?
Per il resto concordo. Le attività tipiche dell’estetica devono essere esercitate previa SCIA e previa indicazione della figura di responsabile tecnico