Buongiorno,
nell’ambito di una fiera a cadenza mensile, abbiamo una tranche minoritaria di autorizzazioni/concessioni di titolari di posteggio fisso scadute in data 31 dicembre 2025 (emesse in data 2013 con validità di dodici anni come già prevedeva la legge regionale in vigore all’epoca). Come dobbiamo comportarci per predisporre i rinnovi concessori considerato che da un lato abbiamo la legge sulla concorrenza del 2023 senza le linee guida ministeriali dall’altro la Legge regionale nr. 62/2018 che prevede all’art. 35 comma 2 il rinnovo tacito con validità di dodici anni. Faccio presente che la gran parte delle altre concessioni/autorizzazioni della stessa fiera sono state rinnovate nel 2020 con scadenza di dodici anni (2032) secondo le linee guida di allora…
Grazie OMNIAVISS!!

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione che sollevi riguarda il rinnovo delle concessioni per i posteggi in una fiera, in un contesto normativo che sembra presentare delle incertezze dovute alla coesistenza di normative a diversi livelli (nazionale e regionale) e alla mancanza di linee guida ministeriali aggiornate.
Teoria generale del diritto:
In generale, quando si parla di rinnovo di concessioni o autorizzazioni, è fondamentale considerare sia la normativa nazionale che quella regionale, oltre a eventuali disposizioni specifiche che possono essere state emanate per regolare determinati settori o eventi, come nel caso delle fiere. La legge sulla concorrenza del 2023 potrebbe introdurre nuovi principi o requisiti per il rinnovo delle concessioni, ma la sua applicazione pratica potrebbe richiedere chiarimenti ulteriori, come le linee guida ministeriali.
Norme relative alla teoria:
- Legge sulla concorrenza del 2023: Bisogna verificare se e come questa legge incide sul rinnovo delle concessioni per i posteggi in fiera, in particolare in assenza delle linee guida ministeriali.
- Legge regionale n. 62/2018, art. 35 comma 2: Questa disposizione prevede il rinnovo tacito delle concessioni con validità di dodici anni, ma è essenziale valutare la sua compatibilità con la normativa nazionale vigente.
Esempio concreto:
Se la maggior parte delle concessioni/autorizzazioni è stata rinnovata nel 2020 con scadenza nel 2032, seguendo le linee guida di allora, per le concessioni scadute al 31 dicembre 2025 si potrebbe considerare un approccio simile, a meno che non vi siano disposizioni nazionali o regionali intervenute successivamente che prevedano diversamente.
Conclusione sintetica:
È consigliabile procedere a una verifica approfondita della normativa nazionale e regionale applicabile, considerando anche l’eventuale necessità di attendere le linee guida ministeriali per la legge sulla concorrenza del 2023. Potrebbe essere utile consultare un legale specializzato in diritto amministrativo o un esperto in materia di concessioni e autorizzazioni per eventi pubblici, per assicurarsi di procedere nel rispetto delle normative vigenti e di adottare la soluzione più adeguata per il rinnovo delle concessioni.
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Bibliografia:
- Per una comprensione generale delle norme relative alle concessioni e autorizzazioni, si può consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico: MISE
- Per le normative regionali, è utile consultare il sito ufficiale della propria Regione, dove sono disponibili le leggi e le disposizioni applicabili agli eventi pubblici e alle fiere.
La situazione che descrivi è un classico esempio di conflitto normativo tra le semplificazioni regionali e le recenti spinte europee (Direttiva Bolkestein) recepite a livello nazionale.
Il quadro è reso complesso dalla coesistenza di titoli con scadenze diverse (2025 vs 2032), che rischia di creare una disparità di trattamento all’interno della stessa fiera.
Ecco un’analisi della strategia procedurale consigliabile per gestire le concessioni scadute il 31 dicembre 2025.
1. Il quadro normativo in conflitto
Al momento ti trovi tra due fuochi:
- Legge Regionale 62/2018 (Codice Commercio Toscana): L’art. 35, comma 2, parla di rinnovo automatico. Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha ormai chiarito che le norme regionali che prevedono rinnovi automatici e generalizzati sono costituzionalmente illegittime per contrasto con la tutela della concorrenza (art. 117 Cost.).
- Legge Concorrenza 2023 (L. 214/2023): L’art. 11 stabilisce che le concessioni di posteggio devono avere una durata di 12 anni e devono essere assegnate tramite procedure selettive, rimandando a un Decreto Ministeriale (non ancora pienamente operativo per i criteri di dettaglio) la definizione delle linee guida.
2. Come procedere operativamente
In assenza delle linee guida definitive e per evitare il vuoto gestionale o ricorsi per disparità di trattamento, la strada più prudente è la seguente:
A. Verifica della “Dichiarazione d’ufficio” (Rinnovo 2020)
Poiché la maggior parte della fiera scade nel 2032, l’obiettivo è uniformare il mercato. Molti Comuni stanno applicando per analogia la procedura di rinnovo prevista dal D.M. 25 novembre 2020 (quello usato per le altre concessioni della fiera), motivando la scelta con la necessità di garantire la continuità del servizio e la parità di condizioni tra operatori dello stesso sito.
B. Istruttoria di rinnovo “Non Tacito”
Nonostante la LR 62/2018 parli di rinnovo tacito, è fondamentale non applicarlo come tale. Il Comune deve avviare un’istruttoria formale per verificare che i titolari abbiano ancora i requisiti:
- Iscrizione alla CCIAA (attiva e pertinente).
- Regolarità contributiva (DURC).
- Possesso dei requisiti morali e professionali.
C. La clausola di salvaguardia
Nel provvedimento di rinnovo (o nella proroga tecnica se decidi di attendere), inserisci una clausola di risoluzione o adeguamento: specifica che il rinnovo è concesso “fatti salvi eventuali diversi criteri che dovessero emergere con l’emanazione dei decreti attuativi della Legge Concorrenza 2023”.
3. Confronto Scenari
| Opzione | Rischio | Consigliata? |
|---|---|---|
| Rinnovo Tacito (LR 62/2018) | Alto: Espone il Comune a procedure di infrazione o ricorsi per violazione dei principi UE. | No |
| Bando Immediato | Medio: Senza linee guida ministeriali stabili, il bando potrebbe essere impugnato o risultare difforme dai futuri standard. | No (prematuro) |
| Rinnovo Istruttorio (Modello 2020) | Basso: Si allinea al resto della fiera (2032) garantendo uniformità, citando la L. 214/2023 per la durata (12 anni). | Sì (con riserva) |
Sintesi dei passaggi consigliati
- Emanare un atto di indirizzo della Giunta: Dichiarare l’intenzione di uniformare la scadenza dei titoli della fiera per motivi di efficienza gestionale e pubblica fede.
- Comunicazione di avvio del procedimento: Inviare ai titolari delle concessioni scadute nel 2025 una comunicazione per la verifica dei requisiti ai fini del rinnovo.
- Rilascio dell’autorizzazione/concessione: Emettere il titolo con scadenza a 12 anni (allineandosi alla L. 214/2023), richiamando nell’atto che la procedura segue i principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento rispetto ai rinnovi già operati nel 2020.
Attenzione: Se decidi di procedere con il rinnovo fino al 2037 (12 anni da oggi), avresti comunque una fiera “spaccata” tra chi scade nel 2032 e chi nel 2037. Valuta se concedere un rinnovo tecnico fino al 2032 per riallineare l’intera fiera a un’unica scadenza, soluzione spesso gradita agli uffici tecnici per la futura gestione dei bandi.