E’ capitata una cosa curiosa al mercato: una signora aveva due posteggi al mercato uno accanto all’altro. un giorno ne ha venduto uno alla figlia , ma per errore, hanno occupato da un anno a questa parte l’una il posteggio dell’altra. Un loro vicino ha fatto una segnalazione ed i vigili , verificando si sono accorti dell’errato posizionamento delle due signore e hanno fatto il verbale ad entrambe per occupazione abusiva di suolo pubblico.
Le signore, venute a conoscenza della disposizione regolamentare dello scambio consensuale di posteggio, hanno presentato domanda di scambio consensuale, che questo ufficio, previo nulla osta della pm ha accolto.
Adesso le signore hanno presentato ricorso al verbale, scrivendo che non gli potevano contestare la mancata presentazione di una domanda di subingresso per i posteggi (??), quando sarebbe bastato una semplice pec per poter essere autorizzate allo scambio.
In attesa della risposta alle memorie difensive da parte della pm, secondo voi , con quale criterio si stabilisce se e’ preminente una violazione di occupazione suolo senza titolo prevista dalla l.r. , rispetto ad una omessa richiesta di scambio consensuale di posteggio prevista da regolamento comunale? in virtu delle fonti del diritto direi che prevale la legge regionale del commercio, rispetto al regolamento,corretto?
grazie