Scambio di posteggio

E’ capitata una cosa curiosa al mercato: una signora aveva due posteggi al mercato uno accanto all’altro. un giorno ne ha venduto uno alla figlia , ma per errore, hanno occupato da un anno a questa parte l’una il posteggio dell’altra. Un loro vicino ha fatto una segnalazione ed i vigili , verificando si sono accorti dell’errato posizionamento delle due signore e hanno fatto il verbale ad entrambe per occupazione abusiva di suolo pubblico.
Le signore, venute a conoscenza della disposizione regolamentare dello scambio consensuale di posteggio, hanno presentato domanda di scambio consensuale, che questo ufficio, previo nulla osta della pm ha accolto.
Adesso le signore hanno presentato ricorso al verbale, scrivendo che non gli potevano contestare la mancata presentazione di una domanda di subingresso per i posteggi (??), quando sarebbe bastato una semplice pec per poter essere autorizzate allo scambio.

In attesa della risposta alle memorie difensive da parte della pm, secondo voi , con quale criterio si stabilisce se e’ preminente una violazione di occupazione suolo senza titolo prevista dalla l.r. , rispetto ad una omessa richiesta di scambio consensuale di posteggio prevista da regolamento comunale? in virtu delle fonti del diritto direi che prevale la legge regionale del commercio, rispetto al regolamento,corretto?
grazie

In attesa degli esperti delle fonti del diritto mi sovviene un’osservazione…

Se è vero che le 2 signore hanno invertito i posteggi, è pur vero che le 2 signore sono titolari di 2 concessioni di posteggio (magari di pari metratura) e immagino che abbiano pagato regolarmente la tassa di concessione.

si, una signora ha una vecchia concessione su cui pero’ non e’ riportato il numero esatto del posteggio, essendo stata spostata varie volte nel tempo, e l’altra esercita in forza di una comunicazione di subingresso. Le metrature dei posteggi sono identiche

I miei due cents:
Le due signore avevano entrambe diritto di occupare il suolo pubblico, essendo titolari di concessioni (tra l’altro relative a posteggi di equivalente superficie).
Semplicemente non avevano osservato una norma specifica del vostro regolamento comunale, che prevederebbe lo scambio consensuale del posteggio mediante semplice comunicazione al comune.
Quest’ultima – a mio giudizio – è la norma che eventualmente avrebbe dovuto essere richiamata in sede di contestazione, in quanto mi pare sia quella che meglio inquadra la vicenda.
Potremmo chiamarlo “principio di specialità”, ma sicuramente è un principio di buon senso. Altrimenti non si capisce in quali casi andrebbe applicata la norma del regolamento comunale…

a perere mio, la sanzione per omessa richiesta di scambio può stare in piedi. La sanzione è quella regolamentare (art. 7-bis TUEL immagino). Sanzionare per omesso subingresso è peggio.