un dipendente a 34 ore settimanali può svolgere attività lavorativa presso altro Ente locale, utilizzando lo scavalco d’eccedenza, art. 1 comma 557 l. 311/2004?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione riguarda la possibilità per un dipendente pubblico, che già lavora a tempo parziale (34 ore settimanali in questo caso), di svolgere ulteriore attività lavorativa presso un altro Ente locale, facendo ricorso allo “scavalco d’eccedenza” previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 311/2004.
Teoria generale del diritto sul lavoro a tempo parziale e cumulo di impieghi:
Il lavoro a tempo parziale è regolamentato in Italia dal D.Lgs. 81/2015 (Testo Unico sul Lavoro), che stabilisce i principi generali per la sua attuazione, inclusa la possibilità di cumulare più rapporti di lavoro a tempo parziale, purché il cumulo di orari e responsabilità non pregiudichi la salute e la sicurezza del lavoratore e rispetti i limiti orari massimi previsti dalla legge.
L’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) introduce una specifica disposizione per il personale della pubblica amministrazione, consentendo, a determinate condizioni, il cumulo di impieghi anche nel caso in cui il totale delle ore lavorative superi il normale orario di lavoro a tempo pieno, purché ciò avvenga mediante l’utilizzo delle eccedenze di orario accumulate in un altro rapporto di lavoro.
Norme relative alla teoria:
- D.Lgs. 81/2015 (Testo Unico sul Lavoro), per i principi generali sul lavoro a tempo parziale.
- Legge 311/2004, art. 1 comma 557, per la specifica disposizione sul cumulo di impieghi nella pubblica amministrazione.
Esempio concreto:
Un dipendente pubblico lavora 34 ore settimanali presso un Comune. Questo dipendente potrebbe accettare un’ulteriore posizione presso un altro Ente locale, utilizzando le ore eccedenti accumulate (scavalco d’eccedenza) per non superare il limite massimo di ore lavorative consentite, in conformità con quanto previsto dalla normativa specifica.
Conclusione sintetica:
Sì, un dipendente a 34 ore settimanali può svolgere attività lavorativa presso un altro Ente locale utilizzando lo scavalco d’eccedenza, come previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 311/2004, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di lavoro a tempo parziale e cumulo di impieghi nella pubblica amministrazione.
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Bibliografia:
nel pubblico impiego si applica però l’art. 53 del dlgs. 165/2001 ed inoltre la ormativa dell’art. 1 cmma 557 della l. 311/2004 parla di personale a tempo pieno. come si coiuga la risposta precedente con la normativa citata?