Scheda Anac proroga tecnica e Cig

Buonasera, in relazione all’ attivazione di una proroga tecnica sono a chiedere come comportarmi in relazione al CIG. In ufficio dicono che in caso con la durata contrattuale sia esaurito l’importo del Cig originario della procedura devo procedere all’ acquisizione di un nuovo CIG per la proroga tecnica. Ma Anac non ha confermato che per la proroga tecnica non va acquisto nessun nuovo CIG ma deve essere utilizzato quello della procedura e la proroga tecnica deve essere comunicata con una scheda Anac di modifica contrattuale dove si và a specificare l’ importo della proroga mantenendo però lo stesso cig della procedura. Se è cosi questo vale anche se il cig preso originariamente non copre l’importo della proroga? Spero di essermi spiegata sufficiente me il tema mi preoccupa molto. Immagino che per gente esperta possa sembrare una domanda sciocca ma ho la necessità di sapere come operare. Grazie

Buonasera. La sua domanda non è assolutamente sciocca: la gestione del CIG nella proroga tecnica, specie dopo la digitalizzazione dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e il passaggio alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di ANAC dal 1° gennaio 2024, è uno dei dubbi più frequenti tra i RUP e gli operatori delle stazioni appaltanti.

Ha ragione lei e non i suoi colleghi: per la proroga tecnica NON deve essere staccato un nuovo CIG, indipendentemente dal fatto che la capienza dell’importo stimato sul CIG originario sia esaurita o meno.

Di seguito il dettaglio di come operare correttamente e del perché.

1. La regola ANAC: Il CIG resta unico per tutto il ciclo di vita del contratto

La proroga tecnica (prevista dall’art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023) costituisce una modifica contrattuale in corso di esecuzione, e non un nuovo affidamento autonoma.

ANAC ha chiarito (sia nei comunicati sulla tracciabilità dei flussi finanziari sia nelle FAQ sulla digitalizzazione) che:

  • Il CIG identifica l’intera procedura d’appalto, inclusi gli eventi modificativi ed evolutivi previsti dalla legge.

  • L’acquisizione di un nuovo CIG per una proroga tecnica sarebbe una prassi errata, poiché tratterebbe impropriamente la proroga come se fosse un nuovo affidamento diretto/autonomo, violando i principi di tracciabilità e trasparenza della gara originaria.

2. Cosa fare se l’importo originario del CIG non copre la proroga?

L’esaurimento della capienza dell’importo iniziale non richiede e non giustifica la richiesta di un nuovo CIG.

Il valore iniziale comunicato al sistema ANAC al momento del perfezionamento del CIG rappresenta il quadro economico presunto iniziale. La proroga tecnica comporta una variazione in aumento del quadro economico dell’affidamento.

Come procedere operativamente:

  1. Mantenga lo stesso CIG della procedura originaria.

  2. Trasmetta la scheda di modifica contrattuale su PCP/ANAC (tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale - PAD certificata che utilizzate in ufficio):

    • Selezioni la fattispecie corrispondente alla proroga tecnica (art. 120, comma 11 D.Lgs. 36/2023).

    • Inserisca l’importo aggiuntivo relativo al periodo di proroga e la nuova data di scadenza contrattuale.

  3. Il sistema ANAC aggiornerà il valore complessivo dell’appalto associato al CIG originario, riallineando la capienza contabile/amministrativa al nuovo importo complessivo.

Per chiarire ogni dubbio con i colleghi

Per rassicurare il suo ufficio, può far presente che l’acquisizione di un nuovo CIG per una proroga tecnica genererebbe anomalie nei sistemi di rendicontazione e di tracciabilità della BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), facendo risultare l’estensione contrattuale come un frazionamento illegittimo anziché come un’estensione del contratto madre.

Può procedere tranquillamente utilizzando il CIG originario e comunicando la variante/modifica contrattuale con la relativa scheda sulla piattaforma digitale.