SCIA ACCONCIATORE - dichiarazione attività in deroga per emissioni scarsamente rilevanti

Salve
nel caso in cui venga presentata una SCIA per attività di acconciatore carente della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di attività in deroga per emissioni scarsamente rilevanti di cui all’art. 272 c. 1 del D.Lgs. 152/2006 si chiede come sia più opportuno procedere. Tenendo anche in considerazione il fatto che Citta metropolitana di Roma Capitale dispone che la dichiarazione per essere valida deve essere presentata all’interno di opportuna piattaforma telematica 10 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Si chiede se la SCIA in questo caso sia soggetta a divieto di prosecuzione attività non avendo l’interessato presentato la dichiarazione 10 giorni prima di iniziare l’attività.

grazie della disponibilità
daniela gallucci

lo prevede il D.lgs 152/2006 (parte i dell’allegato 4 alla parte V) vedi link:
Guida al riconoscimento degli Adempimenti - Città metropolitana di Roma Capitale : Città metropolitana di Roma Capitale

Emissioni: attività escluse - Città metropolitana di Roma Capitale : Città metropolitana di Roma Capitale

Scusami, ma devo avere cancellato il mio primo messaggio per errore.

I miei dubbi derivavano dal fatto che nella mia regione (Lombardia) l’obbligo di tale comunicazione è stato abrogato da anni.
Evidentemente, però, la Città Metropolitana di Roma lo prevede ancora.

Nel caso che descrivi, un ordine di divieto di prosecuzione dell’attività mi pare un provvedimento eccessivo, visto che molto probabilmente la mancata comunicazione è solo il frutto di una dimenticanza piuttosto veniale.
Al limite, vedrei più opportuno il procedimento previsto dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 19 legge 241/90: “Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.”

si spera che si attiveranno presto anche qui per eliminare questo adempimento a mio avviso superfluo per alcune attività e le sanzioni eccessive .
Grazie della disponibilità
Daniela Gallucci