Scia antincendio SUAP

Buonasera,
necessito di un chiarimento rispetto alle competenze in materia antincendio. L’art. 10 del D.P.R. 151/2011 prevede che per le attività di cui all’allegato I del medesimo di competenza del SUAP si applica il D.P.R. 160/2010 e che, ai soli fini antincendio, le attività in categoria A ricadono nel procedimento automatizzato di cui al medesimo D.P.R. 160/2010.
Tutto ciò implica che le attività in categoria A di competenza dello SUAP presentino la SCIA antincendio attraverso quest’ultimo.
In taluni casi, è capitato che i VVF siano intervenuti oltre i 60 giorni, scrivendo direttamente all’interessato e assegnando un termine per la conformazione pari a 45 giorni, avvisando altresì che in difetto di integrazione la SCIA dovrebbe considerarsi inefficace.
Ora, fermo restando che il bypass dello Sportello Unico parrebbe collidere con l’art. 4, co. 1, del D.P.R. 160/2010, è normale una procedura del genere una volta che sono già trascorsi i 60 giorni previsti dalla legge? Non si dovrebbe intervenire, al limite, con provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività adottato sulla base dei presupposti per l’annullamento d’ufficio?

I comandi VVF hanno la tendenza ad agire in modo abbastanza elastico. In genere tutte le amministrazioni statali male digeriscono la precisione procedurale tipica del SUAP. Anche ai sensi dello stesso DPR 151/2011, l’indicazione dei termini è chiara: entro 60 gg si controlla la SCIA; se nei 60 gg emerge l’esigenza della conformazione dell’attività , questa deve avvenire entro 45 gg.

A parere mio aver previsto la SCIA in materia di prev. incendi è stato un errore. Già l’art. 19 della legge 241/90 lo escludeva indicando che la SCIA per gli atti rilasciati da amministrazioni di pubblica sicurezza.

Infatti, le esigenze di pubblica sicurezza, direttamente collegate alla tutela del bene primario della stessa vita, non possono venire meno per il puro formalismo del mancato rispetto dei termini di verifica. Io non mi metterei di traverso, ormai è così

Grazie per la risposta. Condivido le osservazioni.
Mi resta solo un dubbio: proprio in virtù delle esigenze di pubblica sicurezza, scaduti i 60 giorni non sarebbe opportuno intervenire direttamente con un provvedimento di divieto prosecuzione dell’attività in autotutela anziché assegnare all’interessato un termine per la conformazione come se si fosse ancora all’interno del periodo temporale previsto per l’espletamento dei controlli?
Grazie di nuovo

sì, hai ragione ma i VVUU non considerano perentorio il termine dei 60 gg.