SCIA avvio attività dove già presente un’altra

Buongiorno, siamo in Toscana.
È stata presentata una SCIA di avvio attività laddove era già stata avviata un’attività, inattiva da circa un anno (questa ultima cosa la sappiamo ma non è stata riscontrata ufficialmente da nessuno) e mai cessata.
Il Comune deve fare qualcosa per questo caso?
Grazie in anticipo,

SCIA per Avvio Attività in Locale con Altra Attività Preesistente

CONTENUTO

L’avvio di una nuova attività in un immobile già occupato da un’altra richiede, in linea generale, la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Servizio Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune. Questa procedura deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività e avviene in modalità telematica, utilizzando la firma digitale. La SCIA deve contenere informazioni dettagliate riguardanti l’immobile, i requisiti igienico-sanitari, architettonici e morali del titolare dell’attività.

Nel caso in cui l’avvio della nuova attività comporti un cambio di destinazione d’uso (senza opere edilizie), è necessaria una SCIA alternativa al Permesso di Costruire (PdC), come stabilito dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001. Questa SCIA è valida anche in sanatoria se l’attività è funzionale, come nel caso di attività turistico-residenziali. Per interventi che comportano varianti o impatti strutturali, si dovrà presentare una SCIA ordinaria (art. 22 D.P.R. 380/2001) o una SCIA in variante.

In situazioni specifiche, come l’apertura di affittacamere o Bed & Breakfast in un condominio, è necessario presentare la SCIA corredata da planimetria e certificazioni degli impianti. Per interventi di manutenzione straordinaria, si può optare per la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) o la SCIA, a seconda che le opere riguardino strutture soggette a deposito presso il Genio Civile. È importante notare che i controlli da parte dell’amministrazione comunale devono avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, come previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990.

CONCLUSIONI

La SCIA rappresenta uno strumento fondamentale per la regolamentazione dell’avvio di nuove attività in immobili già occupati. È essenziale che i titolari delle attività e i professionisti coinvolti siano a conoscenza delle normative vigenti e delle procedure da seguire per evitare problematiche legali e sanzioni.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la comprensione delle procedure relative alla SCIA è cruciale. Essi devono essere in grado di fornire informazioni corrette e tempestive ai cittadini e di gestire le pratiche in modo efficiente, rispettando le scadenze e le normative. La conoscenza approfondita delle leggi e delle procedure amministrative è un requisito fondamentale per garantire un servizio pubblico di qualità.

PAROLE CHIAVE

SCIA, SUAP, cambio destinazione d’uso, D.P.R. 380/2001, affittacamere, Bed & Breakfast, normativa, pubblica amministrazione.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.P.R. 380/2001 - Testo Unico dell’Edilizia.
  2. L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  3. D.Lgs. 222/2016 - Disposizioni in materia di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure amministrative.
  4. Art. 19 L. 241/1990 - Controlli sull’attività amministrativa.
  5. Art. 22 D.P.R. 380/2001 - SCIA ordinaria.
  6. Art. 23 D.P.R. 380/2001 - SCIA alternativa al PdC.

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L’unica cosa che puoi fare è inviare una PEC al precedente conduttore per richiedere informazioni al riguardo. Nel frattempo, prendi atto che il nuovo esercente ha comunicato (più o meno esplicitamente), la disponibilità giuridica del fabbricato oggetto di attività. Sicuramente il precedente non risponderà così chiuderai d’ufficio quella posizione (magari facendo anche una visura in CCIAA)