è arrivata al Suap del Comune in cui lavoro una scia di commercio elettronico di una società che fa servizi di noleggio con conducente, per la precisione come è riportato nella visura della camera di commercio “trasporto su veicoli a noleggio con conducente” codice ateco 49.33.20; la scia è stata trasmessa al comune dove lavoro perché è la sede legale della società.
Premesso ciò chiedo:
se la scia vada integrata con un ulteriore documentazione (Licenza NCC);
se tale scia possa essere ritenuta accettabile, considerato che nel comune in cui lavoro non è stato fatto nessun bando per NCC nè tantomeno è stata rilasciata alcuna autorizzazione per questo tipo di attività.
In sintesi, non vorrei che tale scia sia un modo mascherato di fare NCC senza licenza.
Grazie della collaborazione si porgono distinti saluti.
La questione che hai sollevato è estremamente comune e tocca un punto nevralgico del rapporto tra liberalizzazione delle attività commerciali (e-commerce) e attività regolate da regimi autorizzatori speciali, come il trasporto pubblico non di linea (NCC).
La risposta sintetica al tuo dubbio è: Sì, c’è un altissimo rischio che si tratti di un tentativo di aggirare la normativa, e quella SCIA, così come presentata, non è assolutamente sufficiente per svolgere l’attività di NCC, né può essere considerata un titolo abilitativo valido per quell’attività.
Ecco l’analisi giuridica e operativa per gestire la pratica al SUAP:
1. La distinzione tra E-commerce e NCC (Legge 21/1992)
L’errore di fondo (spesso strumentale) commesso dalla società è la sovrapposizione tra la modalità di vendita/prenotazione e l’ oggetto dell’attività.
Il commercio elettronico (D.Lgs. 114/1998 e L.R. Toscana 62/2018): Abilita unicamente alla vendita di beni o alla fornitura di servizi tramite rete informatica. Ad esempio, una piattaforma web che fa da intermediaria o vende pacchetti.
L’attività di NCC (Legge 21/1992): È una forma di trasporto pubblico non di linea rigidamente regolamentata. L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso di un’autorizzazione rilasciata dal Comune a seguito di apposito bando pubblico, legata a un contingente numerico ben preciso.
Il fatto che una società di NCC utilizzi un sito web o un’app per raccogliere le prenotazioni (il canale “e-commerce”) non esonera la stessa dall’obbligo di possedere l’autorizzazione NCC per i singoli veicoli.
2. Risposta ai tuoi quesiti specifici
La SCIA va integrata con la Licenza/Autorizzazione NCC?
Non basta una semplice integrazione. Al SUAP è arrivata una SCIA per commercio elettronico. Se l’intenzione della società è fare concretamente trasporto con conducente, l’autorizzazione NCC non è un “allegato” della SCIA commerciale, ma è il titolo primario e autonomo senza il quale i veicoli non possono muoversi.
Se nella descrizione dell’attività della SCIA e-commerce dichiarano che intendono effettuare direttamente “trasporto su veicoli NCC” sfruttando la sola SCIA, stanno dichiarando l’avvio di un’attività priva del requisito abilitativo essenziale.
La SCIA è accettabile se il Comune non ha bandi attivi né rilasciato autorizzazioni?
La SCIA per il solo commercio elettronico in sé è un atto dovuto se l’impresa si limita a gestire un portale web di prenotazioni (senza veicoli propri non autorizzati). Tuttavia, se emerge chiaramente (dalla descrizione della SCIA, dalle note o dall’oggetto sociale in Visura) che la società intende esercitare direttamente il trasporto nel territorio comunale senza titolo, l’efficacia della SCIA va immediatamente conformata o vietata per carenza dei requisiti di legge.
La sede legale del Comune non attribuisce automaticamente il diritto di esercitare l’attività di trasporto se il Comune non ha rilasciato le relative autorizzazioni di contingente. Inoltre, l’attività di NCC prevede l’obbligo di una rimessa idonea sul territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione (art. 3 Legge 21/1992).
3. Come muoversi operativamente al SUAP (Che fare?)
Ti consiglio di attivare immediatamente i poteri di controllo formale e di conformazione della SCIA (ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990):
Richiesta di chiarimenti e conformazione (Termine di 60 giorni): Invia una comunicazione formale alla società (e per conoscenza alla Polizia Locale). Evidenzia che la SCIA presentata abilita esclusivamente all’attività di commercio elettronico e non costituisce in alcun modo titolo idoneo all’esercizio del trasporto di persone (NCC).
Diffida all’esercizio del trasporto: Diffida espressamente la società dall’avviare o svolgere l’attività di trasporto con conducente (Ateco 49.33.20) in assenza del titolo autorizzatorio comunale previsto dalla Legge 21/1992 e dal regolamento comunale, pena l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e del sequestro del veicolo previsti dal Codice della Strada (art. 85 CdS).
Coinvolgimento della Polizia Locale: Trasmetti la pratica ai colleghi della Polizia Locale per monitorare i veicoli eventualmente intestati alla società o per vigilare sulla sede legale (per verificare se vi sia un’apertura abusiva di uffici o rimesse senza i requisiti urbanistici/regolamentari).
In sintesi: Il tuo intuito è corretto. È un espediente noto: si apre una SCIA e-commerce con codice Ateco NCC in visura sperando che il SUAP la archivi senza controllare, per poi esibirla in caso di controlli su strada spacciandola per “autorizzazione”. Fai formale formale divieto di prosecuzione dell’attività di trasporto, lasciando valida la SCIA solo ed esclusivamente per l’eventuale attività di pura intermediazione digitale, se separabile.